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LA RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
A cura della Dr.ssa Maria Giuseppa Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it

ICI, si paga per l'area fabbricabile

Con la sentenza n. 16751 del 24 agosto 2004, la Corte di Cassazione, sez. tributaria, decidendo, in merito alla assoggettabilità ad ICI di un terreno destinato ad area fabbricabile, ha ritenuto che l'imposta deve essere applicata anche su terreni la cui edificabilità risulti da un piano regolatore generale, non essendo necessario che tale piano sia attuabile o particolareggiato.
Infatti, è sufficiente l'approvazione del piano regolatore generale (che ricomprende l'area interessata quale suolo edificabile) perché possa dirsi integrato il presupposto di cui all'art. 2, lett. b, del decreto legislativo n. 504 del 1992, circa le aree utilizzabili a scopo edificatorio.
La nozione di area fabbricabile, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (intesa quale area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità), va interpretata nel senso che è sufficiente l'esistenza del piano regolatore generale, senza attendere

l'approvazione degli strumenti attuativi, ai fini assoggettamento all'ICI: ciò che conta è, quindi, la vocazione edificatoria del terreno.
Se scopo delle norme del decreto legislativo n. 504 del 1992 è di individuare il momento in cui è realizzato il presupposto impositivo, l'art. 2, lett. b, in commento può essere esattamente interpretato nel senso proposto dalla Cassazione nella sentenza n. 16751 del 2004.
Infatti, poiché il piano regolatore già qualifica in maniera definitiva le aree come edificabili, appare corretto ritenere che già sin dall'approvazione del piano  ricorra il presupposto per l'assoggettamento ad ICI dell'area interessata.

Applicazione dell'ICI su terreno edificabile

Ai fini dell'applicazione dell'Ici, è necessaria e indispensabile l'effettiva edificabilità del terreno inserito nello strumento urbanistico (piano regolatore generale) come fabbricabile e, non la mera possibilità astratta di realizzare su di esso una costruzione.
(Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, Sentenza n. 547/1/01)

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