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ICI, si paga per l'area fabbricabile
Con la sentenza n. 16751 del 24 agosto
2004, la Corte di Cassazione, sez. tributaria, decidendo, in merito
alla assoggettabilità ad ICI di un terreno destinato ad area fabbricabile,
ha ritenuto che l'imposta deve essere applicata anche su terreni la
cui edificabilità risulti da un piano regolatore generale, non essendo
necessario che tale piano sia attuabile o particolareggiato.
Infatti, è sufficiente l'approvazione del piano regolatore generale
(che ricomprende l'area interessata quale suolo edificabile) perché
possa dirsi integrato il presupposto di cui all'art. 2, lett. b, del
decreto legislativo n. 504 del 1992, circa le aree utilizzabili a scopo
edificatorio.
La nozione di
area fabbricabile, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504
del 1992 (intesa quale area utilizzata a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità), va interpretata nel senso che è sufficiente l'esistenza del
piano regolatore generale, senza attendere
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l'approvazione degli strumenti attuativi, ai fini
assoggettamento all'ICI: ciò che conta è, quindi, la vocazione edificatoria
del terreno.
Se scopo delle norme del decreto legislativo n. 504 del 1992
è di individuare il momento in cui è realizzato il presupposto impositivo,
l'art. 2, lett. b, in commento può essere esattamente interpretato nel
senso proposto dalla Cassazione nella sentenza n. 16751 del 2004.
Infatti, poiché il piano regolatore già qualifica in maniera definitiva
le aree come edificabili, appare corretto ritenere che già sin dall'approvazione
del piano ricorra il presupposto per l'assoggettamento ad ICI
dell'area interessata.
Applicazione
dell'ICI su terreno edificabile
Ai fini
dell'applicazione dell'Ici, è necessaria e indispensabile l'effettiva
edificabilità del terreno inserito nello strumento urbanistico (piano
regolatore generale) come fabbricabile e, non la mera possibilità astratta
di realizzare su di esso una costruzione.
(Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, Sentenza n. 547/1/01)
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