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ICI SULLE AREE FABBRICABILI,
BASTA IL LORO INSERIMENTO
NEL P.R.G.?
La
Corte di Cassazione, dopo aver sancito che ai fini ICI fosse sufficiente il
semplice inserimento del terreno nel P.R.G. come area edificabile perché
questo fosse tassato come tale (cfr. Cass. 24/08/2004, n. 16751), ha cambiato
orientamento con la sentenza n. 21644
del 16 novembre 2004. Infatti, con la suddetta sentenza ha stabilito che
il terreno pur inserito nel P.R.G. come area edificabile, ma di fatto
soggetto a vincolo d'inedificabilità, in quanto l'effettiva
edificabilità è subordinata all'emanazione di un piano attuativo ...",
deve essere considerato, come
terreno agricolo e dunque, tassato, ai fini ICI, come tale, poiché di fatto
esso non è utilizzabile a scopo edificatorio.
Del resto, lo stesso D.Lgs n. 504/92 definisce edificabile "l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti generali e
attuativi … ".
Pertanto, come sottolineato dalla Suprema Corte, risulta logico dedurre che
la utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio presuppone la possibilità
attuale e non potenziale di edificare e cioè, fino all'approvazione dei
piani attuativi (piani particolareggiati o di
lottizzazione) o fino |

a quando la norma di salvaguardia
non è stata revocata o dichiarata decaduta, con la conseguente
impossibilità di fatto di ottenere valida concessione edilizia per
edificare, non è sostenibile
definire quell'area edificabile.
Ne consegue che fintantoché un terreno è soggetto a vincolo d'inedificabilità,
risulta illegittimo, ai fini ICI, considerarlo "area edificabile".
Quindi, alla luce della sentenza
della Corte di Cassazione, n. 21644 del 16 novembre 2004, appare
illegittima la prassi fino ad ora seguita dai Comuni, i quali anche allo
scopo di reperire maggiori entrate fiscali, hanno sempre considerato
sufficiente il semplice inserimento del terreno nel P.R.G. come area
fabbricabile per considerarlo tale anche ai fini ICI. La legge di
conversione del collegato fiscale alla Finanziaria 2006 ha però fornito
l'interpretazione autentica della norma ICI, dedicata alla definizione
di area edificabile. Infatti, secondo tale interpretazione, un terreno è
da considerarsi edificabile se ciò risulta dallo strumento urbanistico
generale (P.R.G.), indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi
del medesimo.
Pertanto, i Comuni, possono pretendere l'imposta sulle aree edificabili
inserite nel Piano Regolatore Generale anche in assenza di piani
particolareggiati o di lottizzazione.
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