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LA RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
a cura della Dr.ssa Maria Giuseppa Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it

ICI SULLE AREE FABBRICABILI,
BASTA IL LORO INSERIMENTO
NEL P.R.G.?

La Corte di Cassazione, dopo aver sancito che ai fini ICI fosse sufficiente il semplice inserimento del terreno nel P.R.G. come area edificabile perché questo fosse tassato come tale (cfr. Cass. 24/08/2004, n. 16751), ha cambiato orientamento con la sentenza n. 21644 del 16 novembre 2004. Infatti, con la suddetta sentenza ha stabilito che il terreno pur inserito nel P.R.G. come area edificabile, ma di fatto soggetto a vincolo d'inedificabilità, in quanto l'effettiva edificabilità è subordinata all'emanazione di un piano attuativo ...", deve essere considerato,  come terreno agricolo e dunque, tassato, ai fini ICI, come tale, poiché di fatto esso non è utilizzabile a scopo edificatorio.
Del resto, lo stesso D.Lgs n. 504/92 definisce edificabile "l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti generali e attuativi … ".
Pertanto, come sottolineato dalla Suprema Corte, risulta logico dedurre che la utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio presuppone la possibilità attuale e non potenziale di edificare e cioè, fino all'approvazione dei piani attuativi (piani particolareggiati o di lottizzazione) o fino

a quando la norma di salvaguardia non è stata revocata o dichiarata decaduta, con la conseguente impossibilità di fatto di ottenere valida concessione edilizia per edificare,  non è sostenibile definire quell'area edificabile. 
Ne consegue che fintantoché un terreno è soggetto a vincolo d'inedificabilità, risulta illegittimo, ai fini ICI, considerarlo "area edificabile".
Quindi, alla luce della  sentenza della Corte di Cassazione, n. 21644 del 16 novembre 2004, appare illegittima la prassi fino ad ora seguita dai Comuni, i quali anche allo scopo di reperire maggiori entrate fiscali, hanno sempre considerato sufficiente il semplice inserimento del terreno nel P.R.G. come area fabbricabile per considerarlo tale anche ai fini ICI. La legge di conversione del collegato fiscale alla Finanziaria 2006 ha però fornito l'interpretazione autentica della norma ICI, dedicata alla definizione di area edificabile. Infatti, secondo tale interpretazione, un terreno è da considerarsi edificabile se ciò risulta dallo strumento urbanistico generale (P.R.G.), indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Pertanto, i Comuni, possono pretendere l'imposta sulle aree edificabili inserite nel Piano Regolatore Generale anche in assenza di piani particolareggiati o di lottizzazione.

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