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Sulla riforma
della giustizia si possono teoricamente
formulare tutte le ipotesi, ma nessuna
può prescindere da due presupposti
essenziali, ossia che la giustizia
è amministrata in nome e nell'interesse
del popolo e che tutti i cittadini
sono eguali davanti alla legge.
A questi princìpi irrinunciabili
ha l'obbligo di uniformarsi ogni
proposta di modifica da introdurre
nel sistema giudiziario.
Nessuno intende negare che tale
settore, sia in materia penale che
in campo civile, necessita di alcune
modifiche anche di rilievo, al fine
di snellire le procedure e di rendere
il più possibile sollecito lo svolgimento
dei processi.
Il disegno di legge presentato al
Senato sul processo breve ha suscitato
molte perplessità e critiche perché
è considerato incompatibile con
i ricordati precetti e non sembra
neppure sostanzialmente efficace
per ottenere che in ogni caso la
celebrazione del processo avvenga
sempre e per tutti gli imputati
in modo giusto e in ragionevole
durata, come è previsto e prescritto
dalla Costituzione.
La previsione di tempi massimi per
lo svolgimento dei processi e di
alcune differenze prefigurate nel
ddl in esame rischiano di alterare
i profili tradizionali dell'esercizio
della pretesa punitiva, che devono
essere invece identici per tutti
gli imputati o indagati e per tutti
i reati, sia nelle sedi giudiziarie
con minor carico di lavoro (nelle
quali i magistrati hanno la possibilità
di procedere più sollecitamente
nell'acquisizione delle prove e
nella celebrazione delle udienze)
sia nelle sedi maggiori, dove inevitabilmente
i tempi sono molto più lunghi.
Queste considerazioni sono di per
sé sufficienti per dimostrare che
la prevista decadenza dei processi
oltre alcuni termini, in misura
eguale per tutti gli uffici giudiziari,
si risolverebbe in una inaccettabile
disparità di trattamento degli imputati,
così come la stessa disparità si
verificherebbe a causa della distinzione
tra imputati incensurati e imputati
già condannati in precedenza per
altri reati.
Si tratta insomma di dubbi e perplessità
che affiorano sempre più sul piano
della costituzionalità delle menzionate
norme , per cui è indispensabile
una pausa di tregua e di riflessione
su un provvedimento tanto complesso
quanto delicato.
D'altronde, tutta la materia della
giustizia richiede massima cautela
e ponderazione, in vista di un consenso
molto largo tra le forze politiche
di maggioranza e di opposizione,
in sintonia anche con l'apporto
del Consiglio superiore della magistratura
e dell'Associazione nazionale dei
magistrati. Sembra opportuno a tale
riguardo richiamare alcuni princìpi
di fondo che non possono essere
disattesi.
Tra le linee programmatiche di riforma
complessiva della giustizia è compresa,
tra l'altro, la separazione delle
carriere dei magistrati, con la
distinzione tra quelli requirenti
del pubblico ministero e gli addetti
alle funzioni giudicanti.
E' una vecchia questione che si
ripropone ogniqualvolta ci si trovi
di fronte a qualche evento eclatante,
soprattutto nell'area politica,
che suscita discussioni e opinioni
divergenti sull'operato della magistratura.
Su questo specifico punto va ricordato
che la Costituzione del 1948, tuttora
vigente, non autorizza a considerare
separatamente
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le
due suddette categorie di magistrati,
per cui sarebbe in ogni caso necessaria
una revisione delle norme costituzionali
che ora disciplinano unitariamente
l'ordine giudiziario, qualificandolo
"autonomo e indipendente da ogni
altro potere".
Con lo stesso articolo (1O4) fu
prevista la istituzione del Consiglio
superiore della magistratura, che
divenne così organo di rilevanza
costituzionale, per l'autogoverno
dei giudici, ponendo alla presidenza
il Capo dello Stato e alla vice
presidenza uno dei membri eletti
dal Parlamento.
I poteri del Csm sono specificati
nella stessa Carta e in un'apposita
legge. Scalfire o sminuire, nella
struttura o nelle funzioni, l'importanza
di tale organismo significherebbe
intaccare l'impianto costituzionale
nell'ambito del quale fu concepita
e voluta un'assise formata da magistrati
e parlamentari designati dalle Camere,
operanti sotto l'usbergo di garanzia
del Presidente della Repubblica.
Sul piano storico non può essere
ignorata l'aspirazione sempre espressa
in passato sul punto dell'autonomia
e dell'indipendenza della magistratura
rispetto all'esecutivo e al potere
politico in generale.
Di tale esigenza si rese, tra gli
altri, autorevole interprete il
giurista Prof. Andrea Torrente,
da molti considerato il più grande
magistrato del secolo scorso, il
quale testualmente scrisse (v. Enciclopedia
del diritto, IX, pp. 327 e ss. Giuffrè
editore) "Riferire sui problemi
storici del Consiglio superiore
della magistratura equivale a scrivere
la storia del progressivo affermarsi,
non solo nella coscienza collettiva,
ma anche nel nostro ordinamento
positivo, del principio dell'indipendenza
dei giudici dal potere esecutivo".
Se alcune anomalie eventualmente
verificatesi in passato e anche
nel presente si prestano a suscitare
critiche, il modo di scongiurarle
non può consistere nell'affievolimento
delle funzioni del Csm, ma nella
più minuta formulazione dei suoi
poteri e nella più rigorosa puntualizzazione
delle fattispecie disciplinari,
lasciando comunque il relativo giudizio
sui singoli fatti all'apposita sezione
dello stesso Csm e con la garanzia
del possibile ricorso alle sezioni
unite civili della Corte di cassazione
nella sua veste istituzionale di
organo supremo della giustizia,
destinato ad assicurare l'esatta
osservanza e l'uniforme interpretazione
della legge.
La stessa Costituzione (art. 111)
demanda infatti alla Corte suprema
le più delicate funzioni in tema
di garanzia dei diritti di libertà
e di ogni altro genere a tutela
dei cittadini.
Il richiamo dei menzionati elementi
storico-legislativi può valere come
punto di riferimento per discutere
di tutte le innovazioni che s'intendono
introdurre nel comparto della giustizia,
evitando frettolose e non meditate
modifiche a norme consolidate nel
tempo e nella dottrina.
Infine, non può sfuggire a nessuno
che il vero fulcro delle esigenze
della giustizia riguarda le maggiori
risorse finanziarie da attribuire
al settore, nonché un adeguamento
degli organici di tutto il personale
, in modo da facilitare il sollecito
svolgimento e la più rapida conclusione
dei processi, essendo questi gli
obiettivi fondamentali da realizzare
nell'interesse della collettività.
(*) Alberto Virgilio
Procuratore generale Onorario della
Corte
di Cassazione
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