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EDITORIALE
LA GIUSTIZIA SECONDO LA COSTITUZIONE
di Alberto  Virgilio (*)

Sulla riforma della giustizia si possono teoricamente formulare tutte le ipotesi, ma nessuna può prescindere da due presupposti essenziali, ossia che la giustizia è amministrata in nome e nell'interesse del popolo e che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge.
A questi princìpi irrinunciabili ha l'obbligo di uniformarsi ogni proposta di modifica da introdurre nel sistema giudiziario.
Nessuno intende negare che tale settore, sia in materia penale che in campo civile, necessita di alcune modifiche anche di rilievo, al fine di snellire le procedure e di rendere il più possibile sollecito lo svolgimento dei processi.
Il disegno di legge presentato al Senato sul processo breve ha suscitato molte perplessità e critiche perché è considerato incompatibile con i ricordati precetti e non sembra neppure sostanzialmente efficace per ottenere che in ogni caso la celebrazione del processo avvenga sempre e per tutti gli imputati in modo giusto e in ragionevole durata, come è previsto e prescritto dalla Costituzione.
La previsione di tempi massimi per lo svolgimento dei processi e di alcune differenze prefigurate nel ddl in esame rischiano di alterare i profili tradizionali dell'esercizio della pretesa punitiva, che devono essere invece identici per tutti gli imputati o indagati e per tutti i reati, sia nelle sedi giudiziarie con minor carico di lavoro (nelle quali i magistrati hanno la possibilità di procedere più sollecitamente nell'acquisizione delle prove e nella celebrazione delle udienze) sia nelle sedi maggiori, dove inevitabilmente i tempi sono molto più lunghi.
Queste considerazioni sono di per sé sufficienti per dimostrare che la prevista decadenza dei processi oltre alcuni termini, in misura eguale per tutti gli uffici giudiziari, si risolverebbe in una inaccettabile disparità di trattamento degli imputati, così come la stessa disparità si verificherebbe a causa della distinzione tra imputati incensurati e imputati già condannati in precedenza per altri reati.
Si tratta insomma di dubbi e perplessità che affiorano sempre più sul piano della costituzionalità delle menzionate norme , per cui è indispensabile una pausa di tregua e di riflessione su un provvedimento tanto complesso quanto delicato.
D'altronde, tutta la materia della giustizia richiede massima cautela e ponderazione, in vista di un consenso molto largo tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, in sintonia anche con l'apporto del Consiglio superiore della magistratura e dell'Associazione nazionale dei magistrati. Sembra opportuno a tale riguardo richiamare alcuni princìpi di fondo che non possono essere disattesi.
Tra le linee programmatiche di riforma complessiva della giustizia è compresa, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati, con la distinzione tra quelli requirenti del pubblico ministero e gli addetti alle funzioni giudicanti.
E' una vecchia questione che si ripropone ogniqualvolta ci si trovi di fronte a qualche evento eclatante, soprattutto nell'area politica, che suscita discussioni e opinioni divergenti sull'operato della magistratura.
Su questo specifico punto va ricordato che la Costituzione del 1948, tuttora vigente, non autorizza a considerare separatamente

le due suddette categorie di magistrati, per cui sarebbe in ogni caso necessaria una revisione delle norme costituzionali che ora disciplinano unitariamente l'ordine giudiziario, qualificandolo "autonomo e indipendente da ogni altro potere".
Con lo stesso articolo (1O4) fu prevista la istituzione del Consiglio superiore della magistratura, che divenne così organo di rilevanza costituzionale, per l'autogoverno dei giudici, ponendo alla presidenza il Capo dello Stato e alla vice presidenza uno dei membri eletti dal Parlamento.
I poteri del Csm sono specificati nella stessa Carta e in un'apposita legge. Scalfire o sminuire, nella struttura o nelle funzioni, l'importanza di tale organismo significherebbe intaccare l'impianto costituzionale nell'ambito del quale fu concepita e voluta un'assise formata da magistrati e parlamentari designati dalle Camere, operanti sotto l'usbergo di garanzia del Presidente della Repubblica.
Sul piano storico non può essere ignorata l'aspirazione sempre espressa in passato sul punto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura rispetto all'esecutivo e al potere politico in generale.
Di tale esigenza si rese, tra gli altri, autorevole interprete il giurista Prof. Andrea Torrente, da molti considerato il più grande magistrato del secolo scorso, il quale testualmente scrisse (v. Enciclopedia del diritto, IX, pp. 327 e ss. Giuffrè editore) "Riferire sui problemi storici del Consiglio superiore della magistratura equivale a scrivere la storia del progressivo affermarsi, non solo nella coscienza collettiva, ma anche nel nostro ordinamento positivo, del principio dell'indipendenza dei giudici dal potere esecutivo".
Se alcune anomalie eventualmente verificatesi in passato e anche nel presente si prestano a suscitare critiche, il modo di scongiurarle non può consistere nell'affievolimento delle funzioni del Csm, ma nella più minuta formulazione dei suoi poteri e nella più rigorosa puntualizzazione delle fattispecie disciplinari, lasciando comunque il relativo giudizio sui singoli fatti all'apposita sezione dello stesso Csm e con la garanzia del possibile ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione nella sua veste istituzionale di organo supremo della giustizia, destinato ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.
La stessa Costituzione (art. 111) demanda infatti alla Corte suprema le più delicate funzioni in tema di garanzia dei diritti di libertà e di ogni altro genere a tutela dei cittadini.
Il richiamo dei menzionati elementi storico-legislativi può valere come punto di riferimento per discutere di tutte le innovazioni che s'intendono introdurre nel comparto della giustizia, evitando frettolose e non meditate modifiche a norme consolidate nel tempo e nella dottrina.
Infine, non può sfuggire a nessuno che il vero fulcro delle esigenze della giustizia riguarda le maggiori risorse finanziarie da attribuire al settore, nonché un adeguamento degli organici di tutto il personale , in modo da facilitare il sollecito svolgimento e la più rapida conclusione dei processi, essendo questi gli obiettivi fondamentali da realizzare nell'interesse della collettività.

(*) Alberto Virgilio
Procuratore generale Onorario della Corte
di Cassazione

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