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LA RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
a cura della Dr.ssa Maria Giuseppa Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it

Commissione Tributaria Regionale Toscana
Sentenza n. 22 del 26 maggio 2003,
Sezione 24


ICI - Esenzioni - Immobile concesso in comodato per attività sportive - Associazione - Onlus

L'articolo 7, comma 1, lett. i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dispone l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali "destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive".
Ne consegue che non è soggetto ad ICI l'immobile, concesso in comodato ad una associazione culturale - sportiva, destinato ed utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva.
Nella vicenda processuale giunta alla sentenza in commento, l'ente locale richiedeva il pagamento dell'ICI per gli anni dal 1994 al 1998 ad un contribuente comproprietario di un immobile, che in tale periodo era stato concesso in comodato a favore di una associazione culturale - sportiva per lo svolgimento della sua attività.
L'ente locale sosteneva che l'esenzione dall'ICI prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i), del Decreto Legislativo 504/92 era attuabile a condizione che gli immobili fossero posseduti dagli Enti non commerciali e che gli stessi Enti li destinassero e li utilizzassero nelle attività elencate nel citato articolo 7 e, inoltre, la destinazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 7 doveva essere data dal soggetto passivo dell'imposta con atto che non comportasse fini di lucro e quindi con spirito di liberalità.

 

Quindi, l'ufficio comunale ribadiva che il contribuente avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione solo nel caso in cui fosse stato un Ente non commerciale ed avesse esercitato una delle attività indicate dall'articolo 7, comma 1, lett. i).
Quanto affermato dall'ufficio comunale si conformava a quanto riportato nel regolamento ICI approvato nel corso del 1999 dall'ente locale medesimo, il quale all'art. 4 rubricato Immobili utilizzati da Enti non commerciali "ONLUS", precisava che la locuzione normativa "gli immobili utilizzati", contenuta nel più volte citato articolo 7 comma 1, lett. i), si riferiva agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o nell'ambito di locazione finanziaria, nel quale venga svolta materialmente ed esclusivamente una delle attività precisate dalle norme.
Il suddetto regolamento comunale, infatti, precisa che l'esenzione compete soltanto per quegli immobili che vengano concessi in comodato e, che ciò risulti da atto registrato, e che il contratto intervenga esclusivamente tra Enti non commerciali a condizione che l'ente utilizzi l'immobile per le attività previste dalla norma.
Alla luce, però, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, che stabilisce che i regolamenti comunali e provinciali non hanno effetto prima del 1° gennaio successivo alla loro emanazione, si deve ritenere che il regolamento comunale suddetto, approvato nel corso del 1999, benché ritenuto legittimo nelle sue prescrizioni, non può essere applicato   per gli anni d'imposta contestati al contribuente (dal 1994 al 1998), data l''evidente anteriorità rispetto ad esso degli stessi.
Appare, pertanto, sostanzialmente corretta la decisione della Commissione Regionale Toscana che nell'appello ha confermato la decisione di primo grado che accoglieva il ricorso del contribuente.

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