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Commissione Tributaria Regionale Toscana
Sentenza n. 22 del 26 maggio 2003,
Sezione 24
ICI - Esenzioni - Immobile concesso in comodato per attività
sportive - Associazione - Onlus
L'articolo
7, comma 1, lett. i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dispone l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non
commerciali "destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive".
Ne consegue che non è soggetto ad ICI l'immobile, concesso in comodato ad
una associazione culturale - sportiva, destinato ed utilizzato per lo
svolgimento dell'attività sportiva.
Nella vicenda processuale giunta alla sentenza in commento, l'ente locale
richiedeva il pagamento dell'ICI per gli anni dal 1994 al 1998 ad un
contribuente comproprietario di un immobile, che in tale periodo era stato
concesso in comodato a favore di una associazione culturale - sportiva per
lo svolgimento della sua attività.
L'ente locale
sosteneva che l'esenzione dall'ICI prevista dall'articolo 7, comma
1, lett. i), del Decreto Legislativo 504/92 era attuabile a condizione che
gli immobili fossero posseduti dagli Enti non commerciali e che gli stessi
Enti li destinassero e li utilizzassero nelle attività elencate nel citato
articolo 7 e, inoltre, la destinazione all'esercizio delle attività di cui
all'articolo 7 doveva essere data dal soggetto passivo dell'imposta con atto
che non comportasse fini di lucro e quindi con spirito di liberalità.
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Quindi, l'ufficio comunale ribadiva che il contribuente avrebbe potuto
beneficiare dell'esenzione solo nel caso in cui fosse stato un Ente non
commerciale ed avesse esercitato una delle attività indicate dall'articolo
7, comma 1, lett. i).
Quanto affermato dall'ufficio
comunale si conformava a quanto riportato nel regolamento ICI approvato nel
corso del 1999 dall'ente locale medesimo, il quale all'art. 4 rubricato
Immobili utilizzati da Enti non commerciali "ONLUS", precisava che
la locuzione normativa "gli immobili utilizzati", contenuta nel più
volte citato articolo 7 comma 1, lett. i), si riferiva agli immobili
posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o
nell'ambito di locazione finanziaria, nel quale venga svolta materialmente
ed esclusivamente una delle attività precisate dalle norme.
Il suddetto regolamento comunale, infatti, precisa che l'esenzione compete
soltanto per quegli immobili che vengano concessi in comodato e, che ciò
risulti da atto registrato, e che il contratto intervenga esclusivamente tra
Enti non commerciali a condizione che l'ente utilizzi l'immobile per le
attività previste dalla norma.
Alla luce, però, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del
1997, che stabilisce che i regolamenti comunali e provinciali non hanno
effetto prima del 1° gennaio successivo alla loro emanazione, si deve
ritenere che il regolamento comunale suddetto, approvato nel corso del 1999,
benché ritenuto legittimo nelle sue prescrizioni, non può essere applicato per gli anni d'imposta contestati al contribuente
(dal 1994 al 1998), data l''evidente anteriorità rispetto ad esso degli
stessi.
Appare, pertanto, sostanzialmente corretta la decisione della Commissione
Regionale Toscana che nell'appello ha confermato la decisione di primo grado
che accoglieva il ricorso del contribuente.
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