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pagina 7 È pertanto lontana l'idea di manuale utile per la condotta
pratica nell'amministrazione di un regno, mentre man mano che le pagine
vanno avanti si fa strada nel
lettore la convinzione che si abbia a che fare con una vera e propria
trattazione letteraria, ispirata a regole dell'arte oratoria o ad una precettistica ad alto respiro etico-giuridico, atta a mettere in risalto le buone qualità
di scrittore e le vaste cognizioni di diritto possedute dall'autore.
Del resto, quando nella prefazione parla al lettore, Luca Tripani dichiara
di rivolgersi non agli uomini dotti e conoscitori della materia, bensì a
quelli che del difficile mestiere del governatore ignorano quasi tutto e
vogliono quindi apprendere, come semplici 'tirones'.
Questo fa chiaramente capire che l'intento dell'autore è illustrativo e
che egli non si vuol porre sul piano di chi ammaestra re e principi,
penetrando nella complessa materia dell'arte del governare, ma di chi
addita soltanto l'arduo compito del principe se questi non si affida
anzitutto alla giustizia nel suo territorio.
La trattazione, con alcuni momenti di
felice analisi storico-politico-giuridica, si estende anche ai magistrati,
considerati lo strumento prezioso ed indispensabile di cui si serve il
principe; egli non può arrivare a tutto e pertanto deve delegare agli
altri, esigendo che essi prestino devozione e fedeltà, applicando
costantemente buoni modi e correte regole che fanno la felicità di un regno
e la fama di buon principe agli occhi dei sudditi.
Nonostante evidenti limiti nella visuale generale dell'opera, la materia
trattata è densa e ben distribuita nelle 109 pagine che la compongono. Si
va da una lunga prefazione
(preceduta da una dedica e da
vari imprimatur ottenuti dalle autorità ecclesiastiche napoletane) nella
quale vengono dichiarati i propositi nonché le difficoltà, in una
prospettiva di modestia che fa intendere le non robuste spalle
dell'autore, ma certamente rispecchia la sincerità di intendi, che è
quella di giovare a quanti sopportano il duro compito di governare, per poi
giungere a svolgere ordinatamente il tutto in alcuni capitoli essenziali.Questi sono cinque e trattano della causa efficiente la giurisdizione del
principe, del fine ultimo della giurisdizione, della natura propria di essa,
del perché regnano spesso uomini empi ed infedeli, in ultimo, dei doveri
del principe. Nella successione delle varie parti, accompagnate da un più
che evidente tono e sostanza moraleggiante, il Tripani ha modo di far
emergere la sua dimestichezza di lettura di autori antichi e moderni che
trattano la materia politica, la buona conoscenza delle opere citate,
indipendentemente da fatto che siano Agostino (citatissima la sua De
Civitate Dei), o Aristorile e Platone, Esiodo, Omero, Plutarco, Orazio e
Seneca, Svetonio e Tacito, gli scrittori latini del medioevo (Boezio e
Cassiodoro), i maggiori autori di Chiesa della tradizione passata e quelli
contemporanei, alcuni dei quali oggi appena ricordati. La sua conoscenza
spazia dagli autori italiani a quelli spagnoli, francesi ed inglesi, con
citazione costante delle fonti a cui attinge.
Conviene a questo punto dire che, della materia, i punti salienti sono
quelli che svolgono, con una ricca casistica di esempi e di passi d'autore
riportati, il concetto di giustizia applicata fin dai tempi più remoti, e
non solo tra i popoli di antiche civiltà e storia, ma anche tra quelli
barbari, in virtù di un principio secondo il quale non un gran
numero di soldati, o la robustezza dei presidi e delle difese, ma
unicamente la giustizia rafforza ed allarga il regno, abbatte i nemici,
procura la gloria stabile del potere.
Il principe giusto ed amante dello stato e dei suoi sudditi, dice il
Tripani, deve essere continuamente vigile per punire i rappresentanti o magistrati delegati che si abbandonino ad un governo tirannico e dispotico,
nelle terre amministrate in suo nome; il che fece Alfonso VII di Spagna, o
anche il re Ferdinando il Cattolico, mentre devono andare tutte le lodi ed i
riconoscimenti ai capi o ai viceré della statura morale di
Ferdinando Faxade, il quale si impegnò sempre perché l'esercizio del
potere delegatogli dal sovrano Carlo tendesse ad assicurare sempre
l'incolumità del regno.
Il principe secondo il nostro autore, quali che siano le esigenze proprie
della ragion di stato, quali inoltre gli strumenti della sua politica, la
quale deve ispirarsi a saggezza e fondarsi sulla forza del diritto, è
tenuto a muoversi sempre sul sentiero e sotto gli auspici della giustizia.
Questa ha il fine duplice di riconoscere i diritti e le ragioni dei buoni,
punire i malvagi e farlo senza esitazioni.Viene portato come esempio quello di Traiano e della vedova a cui era stato
ucciso il figlio innocente. L'episodio si trova ampiamente riferito in un
canto della Divina Commedia (X del Purgatorio) e con quell'efficacia che
il poeta toscano sa dare ai suoi versi, ma il nostro lo desume da altra
fonte, dal Policratico di Giovanni di Salisbury citato più volte
nell'opera.
L'imperatore Traiano, si narra, era montato già a cavallo per muovere
guerra ai nemici quando una vedova, piangendo, dopo aver
afferrato i suoi piedi, chiese che le fosse resa giustizia contro
l'uccisore del figlio.
L'imperatore però aveva fretta e le rispose che lo avrebbe fatto al suo
ritorno. Ma l'altra: "E se tu non ritorni?" Traiano pronto risponde
che lo avrebbe fatto il successore.
La donna: "Che giova a te, se
l'altro a rendere a me il beneficio? Sei tu che mi sei debitore ed è una
frode non rendere ciò che è dovuto. Non ti affrancherà dal debito la
giustizia del tuo successore". Con tali parole Traiano si convinse |
e
sceso dal cavallo mosse a punire il colpevole, rendendo così la giustizia
dovuta alla vedova.
Nel compito di assicurare giustizia, il principe è aiutato dai magistrati,
istituiti in ogni tempo e tutte le volte che il capo non poteva compiere
ogni cosa da sé, conferendo loro la potestà di fondare l'azione e quella
penale nei vari gradi della giustizia generale, ordinaria e delegata.
Qui la materia si trasferisce dall'esame specifico del potere politico a
quello del potere giudiziario, espressione del resto del primo, di cui
l'autore possiede particolare competenza come insigne giurista e
consigliere della Corte Reale di Napoli. Egli sa opportunamente dare la
giustificazione del potere politico (la suprema giurisdizione del principe)
e di quello giudiziario, in una somma di elementi strettamente correlati,
quali il bene supremo dello stato, il bene dei sudditi, l'ordine e la pace
sociale,
di cui è garante appunto il principe attraverso una delega che gli viene
conferita da Dio. Il principe è visto come Dei vicarius e tale
giudizio lo deriva da Seneca.
I principi cristiani devono riferire ogni cosa a Dio, come all'unica fonte
di ogni potestà. Per questa affermazione gli viene in soccorso S. Agostino,
di cui richiama concetti quali: la Divina Provvidenza e moderatrice
dell'universo, la libera volontà degli uomini fa sì che non vi possa
essere la volontà degli uomini stessi, e neppure vi può essere il
suffragio del popolo senza la libera volontà umana, l'una e l'altra non vi
possono essere senza la volontà divina… (dal De Civitate Dei).
L'autore inoltre ha il conforto del Card. Bellarmino quando afferma
che i regni cadono se domina l'ingiustizia. Viene a questo punto
richiamata la nota affermazione di S. Paolo, quella secondo cui ogni
potere deriva da Dio (omnis potestas nisi a Deo). E dal Corpus
juris (Novelle, 6) viene ripreso infine il principio che due sono i
grandi doni di Dio, il sacerdozio ed il commercio; il primo per attendere
alle cose divine, il secondo per governare le cose umane. E così,
procedendo da un unico principio, ambedue i doni sono di ornamento alla vita
umana.
Il patto di Dio nell'introdurre l'ordine nel mondo, dice il Tripani, è
che il popolo deve obbedienza al principe, il principe al pontefice, il
pontefice a Dio. Su tale gerarchia è fondato il potere e si giustifica la
potestà giurisdizionale del principe; è suo compito coltivare sempre la
giustizia per trovare sicuri sentieri e distogliere la società dagli
allettamenti del peccato.
Si potrebbe continuare a lungo su tali concetti fondamentali alla parenetica
politica ed alla giustificazione critica del potere.
Soltanto in qualche caso l'autore si discosta dalla linea principale di
impostazione e svolgimento delle sue idee, che fa sul potere del principe
(re, sovrano, imperatore che sia), e ciò avviene quando parla di qualche
signore minore che pratica ugualmente la virtù della giustizia
nell'amministrazione del proprio territorio. Questo è il caso esemplare
di don Fabio Carafa, quarto principe di Colubrano, che l'autore non
sapremmo dire se con spirito sincero di amicizia e devozione, oltre che puro
riconoscimento del merito, o non piuttosto con linguaggio venato un po' di
sensi e forme di omaggio signorile accattivante definisce uomo saggio,
dotato di sommo grado di nobiltà, ma soprattutto amante di giustizia e vir
veluti librae fidus (fedele amico della bilancia). La dote di uomo
giusto l'aveva ereditata dalla nobile famiglia dei Carafa di Maddaloni, da cui
discendeva, la quale aveva nello stemma gentilizio una statera pensile, in
cui era riprodotta la scritta "hoc fac et vives".
Don Fabio Carafa riteneva come vero segno di nobiltà dedicarsi e alla
gloria di Dio ed al bene degli altri.
Era di tanta onestà e senso profondo di giustizia che se qualcuno dei suoi
amministratori, per eccesso di zelo nell'esigere i tributi, gli riportava
un reddito superiore a quello dovuto, subito glielo faceva restituire dicendo che
non conveniva affatto trattenere quello che non era in nessun modo lecito
avere.
Il riferimento fatto a tale personaggio secondario ci porta a dover dire, a
completamento della presentazione del libro del Tripani, che vivendo
l'autore a Napoli, o meglio nella sua città di adozione Caserta, dovette
certamente aver contratto familiarità e dimestichezza con i signori Carafa,
baroni del feudo di Formicola e di altri nella terra di Lavoro, che è poi
la provincia di caserta, ai quali qualche secolo prima era stato
riconosciuto il titolo di Principe di Colubrano, oggi Colobraro, terra a
lungo dominata dai Carafa.
Qui appunto, a Colobraro, in provincia di Matera, Luca Tripani aveva avuto i
suoi natali, come riporta Lorenzo Giustiniani nella sua opera Memorie
istoriche degli Scrittori Lagali del regno di Napoli (in Napoli, 1788,
To.III), il quale scrive:
Tripani (Luca) nacque sul cominciar dello scroso secolo
in Colobrano, terra in provincia di Basilicata, Diocesi di Tursi, della quale
essendo passato ad abitare nella Città di Caserta, ed avendovi fissato il
suo domicilio si credette perciò con isbaglio, da taluni, che fosse stato
Casertano. Egli abbracciò dapprima la professione di medico, ma studiò
anche la giurisprudenza, e secondo avvisa Giuseppe Domenichi, (nell'elogio,
che fece all'opera pubblicata da medesimo), valse moltissimo nella teoria
non meno che nell'esercizio di ambedue queste professioni.
Molto scrisse, ma sola di lui opera è a mia notizia che mandata avesse a
stampa col titolo: Lucae Tripani idea civilis potestatis… Neap apud. Franciscum
Mollum. 1678…
I discendenti di Luca Tripani tuttora vivono a
Colobraro e rappersentano una delle più note famiglie signorili del luogo.
Dal Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera Anno XI /n. 7/ 1990. |