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"IL DIFENSORE TRIBUTARIO"
a cura della Dr.ssa Maria Giuseppa Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it

Imposta regionale attività produttive (IRAP) - Incompatibilità con il diritto comunitario, Sentenza n. 15 del 27/05/2005 - Commissione Tributaria Regionale Piemonte Sez. I.

L'IRAP, quale imposta di natura reale, colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, sia di natura professionale che imprenditoriale, essendo collegata alla ricchezza in tal modo prodotta (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 217/96 e n. 111/97).
Presupposto dell'imposta è "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2 del D.lgs. n. 446/97).
Soggetti passivi di tale imposta sono oltre alle persone giuridiche, alle società di persone ed agli imprenditori anche gli esercenti arti e professioni percettori di reddito di lavoro autonomo (art. 3, lett. a), b) e c) D.lgs. 446/97).
Quindi, l'Imposta regionale sulle attività produttive, in quanto imposta generale e proporzionale sulla produzione e lo scambio di beni e servizi, avente ad oggetto il valore aggiunto a tali beni e servizi dal soggetto passivo, e in quanto riscossa in ogni fase del processo di produzione e distribuzione, presenta le caratteristiche sostanziali dell'Iva; essa si pone in contrasto, pertanto, con l'art. 33 della Sesta direttiva, che vieta l'istituzione e il mantenimento da parte degli Stati membri di tributi che abbiano le caratteristiche di un'imposta sulla cifra d'affari.
Infatti, l'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17.5.1977 (77/388/CEE), relativa alla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari, come modificato dall'art. 1, punto 23, della Direttiva del Consiglio 91/680/CEE che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la Direttiva 77/388/CEE, prevede che "...le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre.....qualsiasi imposta diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra di affari...".
Tale norma, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia,  vieta agli Stati membri l'introduzione o il mantenimento di imposte che abbiano il carattere dell'Iva, trattandosi di imposte in contrasto con l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di Iva, considerata necessaria per il mercato interno di ciascun Paese della Comunità (cfr. sentenza Corte Giust. 9.3.2000, C-l37/97).
La Corte di Giustizia afferma che l'IVA si applica alle operazioni ad oggetto beni e servizi, con imposta proporzionale al loro prezzo, prescindendo dal numero di operazioni effettuate, riscossa in ogni fase del processo di produzione e distribuzione, applicata sul valore aggiunto dei beni e servizi, previa deduzione dell'imposta versata in occasione della precedente operazione (Corte Giust. 29.4.2004, C-308/01, punti 32-34).
L'importo netto da pagare per ciascuna operazione è proporzionale al valore aggiunto dall'ultima fase e, quando si arriva allo stadio finale del consumo privato, il totale dell'importo riscosso sarà pari alla quota proporzionale del prezzo finale.

Occorre, pertanto, verificare se l'IRAP abbia le caratteristiche essenziali dell'Iva, tale valutazione comparativa va condotta verificando se le quattro caratteristiche dell'IVA:
1) applicazione in modo generalizzato alle cessioni di beni e servizi;
2) proporzionalità al prezzo di beni e servizi;
3) applicazione in ogni fase del processo di produzione e distribuzione;
4) gravame sul valore aggiunto dei beni e servizi) siano individuabili anche nell'Irap.
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 15 del 27/05/2005, ha dato
risposta affermativa a tale quesito in quanto:
1) l'IRAP trova applicazione in riferimento a tutte le operazioni commerciali relative alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, relativamente ad attività commerciale o professionale; anche se l'IRAP può essere riscossa in un momento diverso da quello dell'Iva (ad esempio nel caso in cui i beni prodotti restino invenduti) in quanto comunque, gravante sulla successiva cessione, presenta, per tale aspetto, le caratteristiche sostanziali dell'Iva.
2) Anche se il metodo di calcolo delle due imposte è diverso in quanto per l'Iva l'imposta a monte pagata sugli acquisti viene dedotta dall'imposta a valle, incassata sulle vendite, mentre per l'IRAP i costi di acquisto del venduto sono dedotti dai ricavi delle vendite, tuttavia la base imponibile è costituita, per entrambe le imposte, dal valore netto aggiunto dal soggetto d'imposta ai beni e servizi.
3) Entrambe le imposte sono riscosse in ciascuna fase del processo di produzione e distribuzione ed ogni operatore imponibile è tenuto al pagamento della relativa imposta in base al valore aggiunto; va, al riguardo, osservato che anche la Corte Costituzionale ha più volte affermato che l'IRAP è un'imposta sul valore aggiunto (cfr Corte Cost. 10.5.2001, n. 156).
4) Entrambe le imposte sono generali e proporzionali al prezzo di cessione al consumo di beni e servizi, indipendentemente dal numero di operazioni. Infatti la somma dell'IRAP riscossa nelle varie fasi di produzione è pari all'aliquota applicata al prezzo finale di vendita al consumo dei beni e servizi, essendo non rilevante la possibilità, in parte diversa per le due imposte, di trasferire nella fase successiva l'onere economico, costituendo la regola, per entrambe, che l'onere economico dell'imposta riscossa in ciascuna fase sia trasferita nella fase successiva, ed ipotesi marginale, comunque possibile anche per entrambe le imposte, l'assorbimento dell'imposta e la mancata trasposizione nella fase successiva.
Anche se le due imposte non sono identiche avendo, in parte, caratteristiche diverse, ciò che rileva, ai fini della valutazione di somiglianza é che l'IRAP presenti tutte le connotazioni che contraddistinguono l'Iva, non incidendo su tale valutazione la circostanza che l'IRAP non viene rimborsata quando il suo valore, (circostanza eccezionale e, quindi, marginale) é perduto, anziché aggiunto.
Quindi, la riscontrata presenza nell'IRAP di tutte e quattro le caratteristiche essenziali dell'Iva "é pertanto, condizione tanto necessaria quanto sufficiente perché un'imposta sia vietata ai sensi dell'art. 33 della sesta direttiva, e  disapplicata per contrasto con la normativa comunitaria; in tale ipotesi, comunque, si dovrà riconoscere il diritto del contribuente al rimborso degli importi versati.

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