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"Raccolta di Giurisprudenza Civile e Tributaria"
a cura dell'Avv. Maria G. Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it


Maria Pia Morano

Risarcimento del danno esistenziale

Con la Sentenza n. 13546/2006, la Suprema Corte ha riconosciuto che il danno esistenziale costituisce una autonoma e legittima categoria giuridica, ossia è un danno non patrimoniale che non rientra nel concetto di danno biologico.  Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il risarcimento per danno esistenziale richiesto dalla famiglia di un uomo deceduto a seguito di incidente stradale. La Corte di Appello di Brescia, riconoscendo ai parenti della vittima un danno "proprio" in ragione della permanente alterazione del rapporto familiare conseguente alla perdita dello stretto congiunto, condannava la compagnia assicuratrice al risarcimento di tale danno quantificato in via equitativa. Contro tale sentenza promuoveva ricorso per Cassazione la Compagnia Assicuratrice. Ma, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e, pur modificando la motivazione della sentenza impugnata, ha confermato la condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento del danno esistenziale sofferto dalla famiglia della vittima dell'incidente.

Cassazione civile, sez. III,
12 giugno 2006, n. 13546

Fatto
All'esito di incidente stradale avvenuto a (OMISSIS) il (OMISSIS) il Sig. C.A.C. decedeva.
Nel (OMISSIS) i sigg.ri B.L., A. e C. M., in proprio e quali eredi del defunto nonchè quali soci e legali rappresentanti della società Cidue & C. s.n.c., convenivano avanti al Tribunale di Brescia i sigg.ri T. e G.R., la compagnia Assicurazioni Tirrena s.p.a. in l.c.a. e la M.A.A. Assicurazioni s.p.a., quest'ultima in nome e per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per ivi sentirli condannare - previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità del G. nella causazione del suindicato sinistro - al risarcimento in via solidale dei danni da essi conseguentemente sofferti. Nella resistenza dei convenuti - la sola M.A.A. essendosi mantenuta contumace -, con sentenza del 18 gennaio 1997 l'adito Giudice, riconosciuta l'esclusiva responsabilità del G.T. nella causazione del sinistro, condannava i G. e la M.A.A. Assicurazioni al pagamento, in via solidale, in favore degli attori delle somme di L. 285.314.000, a titolo di danno patrimoniale subito per la perdita dell'apporto di contribuzione economica in qualità di - rispettivamente - marito e padre; di L. 200.000.000, a titolo di danno morale (L. 100 milioni per la moglie e L. 50.000.000 per ciascuno dei figli); di L. 5.390.000 per spese funerarie; e di L. 15.000.000 per la riparazione del veicolo (liquidate a favore della società intestataria). Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno biologico dagli attori proposta iure hereditatis (nella ravvisata inconfigurabilità nel caso di tale tipo di danno, essendo il C. deceduto quasi immediatamente dopo il sinistro) e iure proprio (in difetto della prova di malattie psicofisiche insorte a causa della scomparsa del congiunto). Rigettato il gravame interposto in via principale dalla Tirrena s.p.a., con sentenza del 12/01/2002 la Corte d'Appello di Brescia, in parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato dagli originari attori B.L., A. e C.M., in proprio e quali eredi del defunto C.A., condannava i G. e la M.A.A. Assicurazioni al pagamento, in via solidale, in favore dei predetti dell'ulteriore somma (equitativamente liquidata) di L. 90.000.000 (L. 30.000.000 per ciascuno), a titolo di risarcimento del danno dai medesimi subito iure proprio in ragione della "permanente alterazione del rapporto familiare" conseguente alla perdita dello stretto congiunto e alla privazione ex abrupto "di tutti quei legami affettivi, etici e psicologici che costituivano il suo modo d'essere anche nei rapporti esterni e che erano una componente fondamentale dell'equilibrio e armonia del nucleo familiare".
Avverso la suindicata sentenza della Corte di merito propone ora ricorso per Cassazione la compagnia Assicurazioni Tirrena s.p.a., sulla base di unico complesso motivo.
Resistono con controricorso i sigg.ri B., A. e C.M. Gli intimati Sigg.ri T. e G.R., e Nuova M.A.A. Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto
Con unico complesso motivo la Assicurazioni Tirrena s.p.a. denunzia violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione dei presupposti di configurabilità e relative "modalità di prova" del c.d. danno esistenziale; violazione dell'art. 2729 c.c.; vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.
Lamenta l'erroneità della ravvisata configurabilità di un risarcibile danno esistenziale, quale "terza figura di danno", altra e diversa dal danno biologico e del danno morale, essendosi sia dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 372 del 1994) che in giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1073 del 2002) affermato essere "il c.d. danno morale soggettivo" risarcibile "solo se si trasforma in lesione della integrità psico-fisica, da provare con gli opportuni mezzi, non escluse le presunzioni che, secondo il dettato dell'art. 2729 cod. civ., devono essere gravi, precise e concordanti". Deduce ulteriormente che non può pervenirsi a ritenere configurarle un danno "presunto iuris et de iure", anche in mancanza di idoneo supporto probatorio, conseguente ad ogni evento "doloroso nell'ambito della famiglia".
Denunzia la sussistenza di "molteplici aspetti di arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità" derivanti dall'affermazione che non vi è nel caso prova alcuna di un "trauma psicologico permanente" (con conseguente mancata ammissione della richiesta C.T.U. in ragione del ravvisato difetto di "idoneo substrato probatorio") per poi ravvisarsi la sussistenza di un "danno psico-fisico permanente, definito danno esistenziale, che si differenzierebbe dal patema d'animo e dallo stato di angoscia transeunte", senza che risultino peraltro neppure indicate le specifiche situazioni scaturite per i danneggiati in conseguenza della dolorosa perdita del congiunto. Il motivo è infondato. Nel riformare la sentenza di primo grado, che - come si legge nell'impugnata sentenza - aveva (tra l'altro) rigettato "la domanda di risarcimento del danno biologico proposta iure proprio, in difetto di una prova concreta che dal fatto per cui è causa" fossero "derivate ai familiari malattie psicofisiche, non rapportabili al semplice dolore o sofferenza per la morte del congiunto, che già rilevano per il danno morale", la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto di poter "far rientrare" il "danno esistenziale" subito "dalla persona offesa a causa della morte violenta del congiunto" nel concetto di danno biologico, quest'ultimo intendendo quale "menomazione psicofisica della persona, in sé e per sé considerata, incidente sul valore umano in tutta la sua concreta dimensione, e che assume rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica", secondo la risalente nozione di tale danno accolta dall'espressamente evocata Cass., 17/05/1985, n. 3025 (nonché ribadita da Cass., 20/12/1988, n. 6938; Cass., 06/07/1990, n. 7101), invero non rispondente al significato ad esso attualmente attribuito.
Al riguardo la Corte di merito sottolinea che "l'Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver ricordato che il possesso del migliore stato di salute costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, ha definito la salute come benessere fisico, psichico e sociale, non consistente soltanto in un'assenza di malattia o di infermità, e tale ampia nozione di salute non è ignota alla nostra legislazione: basti richiamare la L. n. 194 del 1978, art. 4, dove è previsto che la donna possa interrompere la gravidanza quando il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, o anche la L. n. 300 del 1970, art. 9 dove viene distinto più volte la salute del lavoratore e la sua integrità fisica".
Nel porre in evidenza, da un canto, che alla stregua di una "moderna concezione della persona intesa come portatrice di valori, aspettative e diritti che trova il suo punto di riferimento costituzionale negli artt. 2 - 29- 32 Cost., l'ordinamento giuridico deve tutelare il diritto alla salute, ossia il benessere fisico e psichico inteso nel senso ampio di cui si è detto, da ogni ingiusta offesa altrui", e, per altro verso, la plurioffensività del sinistro, con l'avvertita esigenza che vengano risarciti tutti i danni conseguenti ad "ogni sinistro", anche quelli subiti da "terze persone", da considerarsi non già quali danni "di riflesso" o "di rimbalzo" (come affermato dalle richiamate Cass. n. 60/1991, Cass. n. 1516 del 2001 e Cass. n. 10291 del 2001) bensì quali danni anch'essi "diretti", la Corte di merito ha affermato che tale danno
(da intendersi come "permanente alterazione del rapporto familiare ... incidente sulla salute intesa in senso lato come benessere fisico, psichico e sociale") va invero

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