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"Raccolta di Giurisprudenza Civile e Tributaria"
a cura dell'Avv. Maria G. Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it |

Maria Pia Morano
Risarcimento del danno esistenziale
Con la Sentenza n. 13546/2006, la Suprema
Corte ha riconosciuto che il danno esistenziale costituisce una autonoma
e legittima categoria giuridica, ossia è un danno non patrimoniale che
non rientra nel concetto di danno biologico. Il caso esaminato dalla
Cassazione riguarda il risarcimento per danno esistenziale richiesto
dalla famiglia di un uomo deceduto a seguito di incidente stradale. La
Corte di Appello di Brescia, riconoscendo ai parenti della vittima un
danno "proprio" in ragione della permanente alterazione del rapporto
familiare conseguente alla perdita dello stretto congiunto, condannava
la compagnia assicuratrice al risarcimento di tale danno quantificato in
via equitativa. Contro tale sentenza promuoveva ricorso per Cassazione
la Compagnia Assicuratrice. Ma, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso
e, pur modificando la motivazione della sentenza impugnata, ha
confermato la condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento
del danno esistenziale sofferto dalla famiglia della vittima
dell'incidente.
Cassazione civile, sez. III,
12 giugno 2006, n. 13546
Fatto
All'esito di incidente
stradale avvenuto a (OMISSIS) il (OMISSIS) il Sig. C.A.C. decedeva.
Nel (OMISSIS) i sigg.ri B.L., A. e C. M., in proprio e quali eredi del
defunto nonchè quali soci e legali rappresentanti della società Cidue &
C. s.n.c., convenivano avanti al Tribunale di Brescia i sigg.ri T. e
G.R., la compagnia Assicurazioni Tirrena s.p.a. in l.c.a. e la M.A.A.
Assicurazioni s.p.a., quest'ultima in nome e per conto del Fondo di
garanzia per le vittime della strada, per ivi sentirli condannare -
previo accertamento e declaratoria dell'esclusiva responsabilità del G.
nella causazione del suindicato sinistro - al risarcimento in via
solidale dei danni da essi conseguentemente sofferti. Nella resistenza
dei convenuti - la sola M.A.A. essendosi mantenuta contumace -, con
sentenza del 18 gennaio 1997 l'adito Giudice, riconosciuta l'esclusiva
responsabilità del G.T. nella causazione del sinistro, condannava i G. e
la M.A.A. Assicurazioni al pagamento, in via solidale, in favore degli
attori delle somme di L. 285.314.000, a titolo di danno patrimoniale
subito per la perdita dell'apporto di contribuzione economica in qualità
di - rispettivamente - marito e padre; di L. 200.000.000, a titolo di
danno morale (L. 100 milioni per la moglie e L. 50.000.000 per ciascuno
dei figli); di L. 5.390.000 per spese funerarie; e di L. 15.000.000 per
la riparazione del veicolo (liquidate a favore della società
intestataria). Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno biologico dagli attori proposta iure hereditatis (nella
ravvisata inconfigurabilità nel caso di tale tipo di danno, essendo il
C. deceduto quasi immediatamente dopo il sinistro) e iure proprio (in
difetto della prova di malattie psicofisiche insorte a causa della
scomparsa del congiunto). Rigettato il gravame interposto in via
principale dalla Tirrena s.p.a., con sentenza del 12/01/2002 la Corte
d'Appello di Brescia, in parziale accoglimento dell'appello incidentale
spiegato dagli originari attori B.L., A. e C.M., in proprio e quali
eredi del defunto C.A., condannava i G. e la M.A.A. Assicurazioni al
pagamento, in via solidale, in favore dei predetti dell'ulteriore somma
(equitativamente liquidata) di L. 90.000.000 (L. 30.000.000 per
ciascuno), a titolo di risarcimento del danno dai medesimi subito iure
proprio in ragione della "permanente alterazione del rapporto familiare"
conseguente alla perdita dello stretto congiunto e alla privazione ex
abrupto "di tutti quei legami affettivi, etici e psicologici che
costituivano il suo modo d'essere anche nei rapporti esterni e che erano
una componente fondamentale dell'equilibrio e armonia del nucleo
familiare".
Avverso la suindicata sentenza della Corte di merito propone ora ricorso
per Cassazione la compagnia Assicurazioni Tirrena s.p.a., sulla base di
unico complesso motivo.
Resistono con controricorso i sigg.ri B., A. e C.M. Gli intimati Sigg.ri
T. e G.R., e Nuova M.A.A. Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività
difensiva.
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Diritto
Con unico complesso motivo la
Assicurazioni Tirrena s.p.a. denunzia violazione dell'art. 2697 c.c.;
violazione dei presupposti di configurabilità e relative "modalità di
prova" del c.d. danno esistenziale; violazione dell'art. 2729 c.c.;
vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa,
contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.
Lamenta l'erroneità della ravvisata configurabilità di un risarcibile
danno esistenziale, quale "terza figura di danno", altra e diversa dal
danno biologico e del danno morale, essendosi sia dalla Corte
Costituzionale (Corte Cost. n. 372 del 1994) che in giurisprudenza di
legittimità (Cass. n. 1073 del 2002) affermato essere "il c.d. danno
morale soggettivo" risarcibile "solo se si trasforma in lesione della
integrità psico-fisica, da provare con gli opportuni mezzi, non escluse
le presunzioni che, secondo il dettato dell'art. 2729 cod. civ., devono
essere gravi, precise e concordanti". Deduce ulteriormente che non può
pervenirsi a ritenere configurarle un danno "presunto iuris et de iure",
anche in mancanza di idoneo supporto probatorio, conseguente ad ogni
evento "doloroso nell'ambito della famiglia".
Denunzia la sussistenza di "molteplici aspetti di arbitrarietà,
contraddittorietà ed illogicità" derivanti dall'affermazione che non vi
è nel caso prova alcuna di un "trauma psicologico permanente" (con
conseguente mancata ammissione della richiesta C.T.U. in ragione del
ravvisato difetto di "idoneo substrato probatorio") per poi ravvisarsi
la sussistenza di un "danno psico-fisico permanente, definito danno
esistenziale, che si differenzierebbe dal patema d'animo e dallo stato
di angoscia transeunte", senza che risultino peraltro neppure indicate
le specifiche situazioni scaturite per i danneggiati in conseguenza
della dolorosa perdita del congiunto. Il motivo è infondato. Nel
riformare la sentenza di primo grado, che - come si legge nell'impugnata
sentenza - aveva (tra l'altro) rigettato "la domanda di risarcimento del
danno biologico proposta iure proprio, in difetto di una prova
concreta che dal fatto per cui è causa" fossero "derivate ai familiari
malattie psicofisiche, non rapportabili al semplice dolore o sofferenza
per la morte del congiunto, che già rilevano per il danno morale", la
Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto di poter "far rientrare" il
"danno esistenziale" subito "dalla persona offesa a causa della morte
violenta del congiunto" nel concetto di danno
biologico, quest'ultimo intendendo quale "menomazione
psicofisica della persona, in sé e per sé considerata, incidente sul
valore umano in tutta la sua concreta dimensione, e che assume rilevanza
non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica",
secondo la risalente nozione di tale danno accolta dall'espressamente
evocata Cass., 17/05/1985, n. 3025 (nonché ribadita da Cass.,
20/12/1988, n. 6938; Cass., 06/07/1990, n. 7101), invero non rispondente
al significato ad esso attualmente attribuito.
Al riguardo la Corte di merito sottolinea che "l'Organizzazione mondiale
della sanità, dopo aver ricordato che il possesso del migliore stato di
salute costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, ha
definito la salute come benessere fisico, psichico e sociale, non
consistente soltanto in un'assenza di malattia o di infermità, e tale
ampia nozione di salute non è ignota alla nostra legislazione: basti
richiamare la L. n. 194 del 1978, art. 4, dove è previsto che la donna
possa interrompere la gravidanza quando il parto o la maternità
comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, o
anche la L. n. 300 del 1970, art. 9 dove viene distinto più volte la
salute del lavoratore e la sua integrità fisica".
Nel porre in evidenza, da un canto, che alla stregua di una "moderna
concezione della persona intesa come portatrice di valori, aspettative e
diritti che trova il suo punto di riferimento costituzionale negli artt.
2 - 29- 32 Cost., l'ordinamento giuridico deve tutelare il diritto alla
salute, ossia il benessere fisico e psichico inteso nel senso ampio di
cui si è detto, da ogni ingiusta offesa altrui", e, per altro verso, la
plurioffensività del sinistro, con l'avvertita esigenza che vengano
risarciti tutti i danni conseguenti ad "ogni sinistro", anche quelli
subiti da "terze persone", da considerarsi non già quali danni "di
riflesso" o "di rimbalzo" (come affermato dalle richiamate Cass. n.
60/1991, Cass. n. 1516 del 2001 e Cass. n. 10291 del 2001) bensì quali
danni anch'essi "diretti", la Corte di merito ha affermato che tale
danno
(da intendersi come "permanente alterazione
del rapporto familiare ... incidente sulla salute intesa in senso lato
come benessere fisico, psichico e sociale") va invero
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