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"differenziato" dal danno
morale, da ravvisarsi viceversa nella mera sofferenza o perturbamento
psichico. Ha quindi concluso per la autonoma risarcibilità della "morte
violenta di un parente stretto" quale danno iure proprio sofferto dagli
stretti congiunti, ponendo al riguardo in rilievo come sia "indiscutibile"
che "la morte di un parente stretto menoma, anche per sempre, la personalità
del superstite privandola, ex abrupto, di tutti quei legami affettivi, etici
e psicologici che costituivano il suo modo d'essere anche nei rapporti
esterni e che erano una componente fondamentale dell'equilibrio e armonia
del nucleo familiare". Danno che ha poi liquidato facendo ricorso al
criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Orbene, la suindicata riconduzione del "danno esistenziale" all'interno del
"danno biologico" operato dal Giudice del gravame di merito va invero
riconsiderata alla stregua dell'orientamento espresso da questa Corte in
materia. Nel fare il punto sugli orientamenti interpretativi maturati
all'esito della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in
tema di risarcimento del danno alla persona, questa Corte ha ancora
recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il
quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate
nell'ambito di un "sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex
art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Con particolare
riferimento a quest'ultimo, nell'avvertita insufficienza
dell'interpretazione che ne segnava la coincidenza - limitandone
corrispondentemente la risarcibilità - con l'unica ipotesi tipica
positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale oggetto del rinvio ivi
contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema
d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore (danno morale), questa
Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative
prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi,
è pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di
obiettivizzazione all'esterno del danno morale, espressamente qualificato
come "soggettivo"; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce
l'ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al
contempo svincolandone la risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, questa Corte ha sottolineato
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come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia
e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti leso un valore inerente la
persona (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Ha
fatto al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte
Costituzionale che hanno segnato l'evoluzione interpretativa in
argomento. Anzitutto alla pronunzia che ha riconosciuto la tutela del
danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia di danno
determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non
suscettibili direttamente di valutazione economica, includendovi il ed.
danno
biologico, quale lesione del bene "salute", figura autonoma
ed indipendente da qualsiasi circostanza e conseguenza di carattere
patrimoniale (v. Corte Cost., 26/07/1979, n. 88). Alla sentenza che ha
quindi collocato il danno biologico nell'ambito del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.,
ravvisandone il fondamento nell'ingiustizia insita nel fatto menomativo
della integrità biopsichica, nella sottolineata esigenza di sottrarre la
risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un
diritto costituzionale tutelato (il diritto alla salute contemplato
dall'art. 32 Cost.) ai limiti posti dall'art. 2059 c.c. (v. Corte Cost.,
14/07/1986, n. 184).
Alla decisione, ancora, che ha nuovamente ricondotto il danno biologico nell'ambito dell'art. 2059 c.c. (v. Corte Cost.,
27/10/1994, n. 372). In tale quadro, si è in giurisprudenza di
legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più
inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale
coincidenza con il (solo) danno morale, e limitatamente all'ipotesi in
cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (v. Cass.,
21/10/2005, n. 20355; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n.
20205; Cass., 15/01/2005, n. 729). Movendo (anche) dalle modifiche
legislative nel corso degli anni intervenute (L. n. 117 del 1988, art.
2, in tema di risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti
dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di
funzioni giudiziarie; L. n. 675 del 1996, art. 29, comma 9, in tema di
modalità illecite nella raccolta di dati personali; D.Lgs. n. 286 del
1998, art. 44, comma 7, in tema di adozione di atti discriminatori per
motivi razziali, etnici o religiosi; L. n. 89 del 2001, art. 2, in tema
di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo), il
danno biologico è stato quindi recepito nell'ambito dell'ampia
categoria del danno non patrimoniale in una diversa e più restrittiva
accezione rispetto a quella accolta dalla Corte di merito nell'impugnata
sentenza, venendo ad essere fissato nel significato di lesione
dell'integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
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