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"Raccolta di Giurisprudenza Civile e Tributaria"
a cura dell'Avv. Maria G. Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it

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"differenziato" dal danno morale, da ravvisarsi viceversa nella mera sofferenza o perturbamento psichico. Ha quindi concluso per la autonoma risarcibilità della "morte violenta di un parente stretto" quale danno iure proprio sofferto dagli stretti congiunti, ponendo al riguardo in rilievo come sia "indiscutibile" che "la morte di un parente stretto menoma, anche per sempre, la personalità del superstite privandola, ex abrupto, di tutti quei legami affettivi, etici e psicologici che costituivano il suo modo d'essere anche nei rapporti esterni e che erano una componente fondamentale dell'equilibrio e armonia del nucleo familiare". Danno che ha poi liquidato facendo ricorso al criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Orbene, la suindicata riconduzione del "danno esistenziale" all'interno del "danno biologico" operato dal Giudice del gravame di merito va invero riconsiderata alla stregua dell'orientamento espresso da questa Corte in materia. Nel fare il punto sugli orientamenti interpretativi maturati all'esito della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, questa Corte ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell'ambito di un "sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Con particolare riferimento a quest'ultimo, nell'avvertita insufficienza dell'interpretazione che ne segnava la coincidenza - limitandone corrispondentemente la risarcibilità - con l'unica ipotesi tipica positivamente prevista (art. 185 c.p.), quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore (danno morale), questa Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all'esterno del danno morale, espressamente qualificato come "soggettivo"; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l'ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibilità dalla ricorrenza del reato (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Nel porre in rilievo che la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, questa Corte ha sottolineato

come il danno non patrimoniale costituisca categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui risulti leso un valore inerente la persona (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Ha fatto al riguardo richiamo anche ai molteplici interventi della Corte Costituzionale che hanno segnato l'evoluzione interpretativa in argomento. Anzitutto alla pronunzia che ha riconosciuto la tutela del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non suscettibili direttamente di valutazione economica, includendovi il ed. danno biologico, quale lesione del bene "salute", figura autonoma ed indipendente da qualsiasi circostanza e conseguenza di carattere patrimoniale (v. Corte Cost., 26/07/1979, n. 88). Alla sentenza che ha quindi collocato il danno biologico nell'ambito del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., ravvisandone il fondamento nell'ingiustizia insita nel fatto menomativo della integrità biopsichica, nella sottolineata esigenza di sottrarre la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionale tutelato (il diritto alla salute contemplato dall'art. 32 Cost.) ai limiti posti dall'art. 2059 c.c. (v. Corte Cost., 14/07/1986, n. 184).
Alla decisione, ancora, che ha nuovamente ricondotto il danno biologico nell'ambito dell'art. 2059 c.c. (v. Corte Cost., 27/10/1994, n. 372). In tale quadro, si è in giurisprudenza di legittimità affermato non poter essere il danno non patrimoniale più inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il (solo) danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (v. Cass., 21/10/2005, n. 20355; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass., 15/01/2005, n. 729). Movendo (anche) dalle modifiche legislative nel corso degli anni intervenute (L. n. 117 del 1988, art. 2, in tema di risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; L. n. 675 del 1996, art. 29, comma 9, in tema di modalità illecite nella raccolta di dati personali; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44, comma 7, in tema di adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; L. n. 89 del 2001, art. 2, in tema di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo), il danno biologico è stato quindi recepito nell'ambito dell'ampia categoria del danno non patrimoniale in una diversa e più restrittiva accezione rispetto a quella accolta dalla Corte di merito nell'impugnata sentenza, venendo ad essere fissato nel significato di lesione dell'integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).

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