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"Raccolta di Giurisprudenza Civile e Tributaria"
a cura dell'Avv. Maria G. Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it

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Danno non rimasto invero allo stadio di mero dolore o patema d'animo interiore, con degenerazione della sofferenza interiore fino a sfociare in una patologia obiettivamente riscontrabile (es., malattia psico-fisica, esaurimento nervoso, ecc.). La categoria del danno non patrimoniale si è ravvisata tuttavia, anche all'esito dell'enucleazione di tale figura ulteriore e diversa dal danno morale "soggettivo" risultare ancora non esaustivamente considerata, rinvenendosi molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili né al danno morale "soggettivo" né al danno biologico, nelle suindicate restrittive nozioni accolte. Situazioni che in dottrina sono state indicate sostanziarsi nei più diversi tipi di reazione al fatto evento dannoso, e racchiuse nella sintesi verbale "danno esistenziale".
Si è in giurisprudenza e dottrina pressoché generalmente avvertita peraltro la necessità, in uno sforzo di categorizzazione unificante, di individuare tratti comuni alle varie ipotesi al riguardo indicate, e di delimitare l'ambito di relativa risarcibilità, in ossequio anche al principio generale dell'ordinamento in base al quale il danno deve essere sopportato dal suo autore, sicché il danneggiante è tenuto a risarcire tutto il danno ma solo il danno a lui ascrivibile, nella sua effettiva consistenza. Esigenza di delimitazione d'altro canto avvertita già dallo stesso legislatore, il quale, diversamente che per quello patrimoniale ex art. 2043 c.c., ha improntato in termini di tipicità la risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., limitandola ai soli casi previsti dalla legge (cfr. Cass., 15/7/2005, n. 15022). A tale stregua, la giurisprudenza di legittimità è pertanto pervenuta a considerare il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. solamente in presenza di lesione di interessi essenziali della persona, ravvisati in quelli costituzionalmente garantiti, al riguardo sottolineandosi che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, in tal modo configurandosi propriamente un "caso determinato dalla legge", al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828. V. altresì Cass., 12/12/2003, n. 19057; Cass., 15/07/2005, n. 15022). Tra gli interessi essenziali in argomento rilevanti (salute, famiglia, reputazione, libertà di pensiero, ecc.), senz'altro ricompresi sono quelli relativi alla sfera degli affetti ed alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia, trovanti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. Interessi che risultano irrimediabilmente violati in caso di uccisione dello stretto congiunto (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828. V. altresì, in particolare, Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 20/10/2005, n. 20324). Le Sezioni Unite di questa Corte sono quindi recentissimamente giunte ad affermare che il danno esistenziale consiste in "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Nel sottolineare che, diversamente da quello morale, esso non ha natura meramente emotiva ed interiore ma deve essere oggettivamente accertabile ed aver determinato "scelte di vita" diverse da "quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso", con obiettiva incidenza "in senso negativo" nella sfera del danneggiato, "alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita", le Sezioni Unite hanno escluso in particolare che "la lesione degli interessi relazionali connessi al rapporto di lavoro resti sostanzialmente priva di effetti", senza provocare invero "conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato che il "danno esistenziale" non consiste in meri "dolori e sofferenze", ma deve aver determinato "concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella qualità della vita". Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in senso lato che, pur dovendo - diversamente dal danno morale soggettivo (v. Cass., 10/08/2004, n. 15418) - obiettivarsi, a differenza del danno biologico rimane integrato a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Nel precisarsi che il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 20/10/2005, n. 20324), viene a determinarsi quello "sconvolgimento delle abitudini di vita" che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverge situazioni, deve trovare comunque

obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Esso si sostanzia invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione; della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/05/1998, n. 166; Cass., 01/04/2004, n. 6365; Cass., 09/06/1990, n. 5633), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., secondo una in tal senso valorizzabile, orientata lettura. Trattasi, come dalla Corte di merito correttamente affermato nell'impugnata sentenza, di danno non già "riflesso" o "di rimbalzo" bensì "diretto", dagli stretti congiunti del defunto sofferto aure proprio, in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto- evento. Con riferimento in particolare al danno da uccisione, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono. Si è infatti escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a, presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Il danno non patrimoniale deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce. Quando il danneggiato chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone, nella quale vanno d'altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli angusti limiti della suindicata restrittiva interpreta-zione dell'art. 2059 c.c..
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in termini generali formulata non può essere infatti limitata alla considerazione meramente di alcuni dei medesimi, con esclusione di altri (cfr. Cass., 24/02/2006, n. 4184; Cass., 26/02/2003, n. 2869, con riferimento in particolare al danno biologico), una tale limitazione essendo invero rimessa, in ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneggiato, che si limiti a far valere solamente alcuna delle tre suindicate voci che tale categoria integrano (v. Cass., 28/07/2005, n. 1583; Cass., 07/12/2004, n. 22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, nel senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza psichica transeunte ma debba considerarsi quale "sinonimo" della locuzione "danno non patrimoniale", v. peraltro Cass., 15/07/2005, n. 15022). Nell'impugnata sentenza, al di là dell'erroneo inquadramento sistematico sopra evidenziato, la Corte di merito, pur sembrando a volte privilegiare il profilo della perdita del rapporto familiare in sè e per sè considerato, il "fatto storico" di non avere più il coniuge o il genitore a causa dell'illecito e di non potere più essere, relativamente a quella persona, coniuge e figlio, alla stregua del complessivo tenore delle argomentazioni spese in motivazione risulta aver fatto invero sostanzialmente applicazione del sopra delineato concetto di danno esistenziale, come emerge anche da quanto affermato in sede di relativa qualificazione ("... un danno che potremmo chiamare danno esistenziale e che sostanzialmente è configurarle quando la morte violenta di un congiunto provoca uno sconvolgimento ed un'alterazione permanente dell'equilibrio del nucleo familiare") nonché dalla compiuta attribuzione della somma in questione in favore degli stretti congiunti in via ulteriore ed autonoma rispetto ai già riconosciuti danni patrimoniale e morale, pur escludendo avere essi subito un "trauma psicofisico permanente", integrante - come detto - il danno biologico, secondo il suo attuale effettivo significato.

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