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Danno non rimasto invero allo stadio di mero
dolore o patema d'animo interiore, con degenerazione della sofferenza
interiore fino a sfociare in una patologia obiettivamente riscontrabile (es.,
malattia psico-fisica, esaurimento nervoso, ecc.). La categoria del danno
non patrimoniale si è ravvisata tuttavia, anche all'esito dell'enucleazione
di tale figura ulteriore e diversa dal danno morale "soggettivo" risultare
ancora non esaustivamente considerata, rinvenendosi molteplici rilevanti
situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili
né al danno morale "soggettivo" né al danno biologico, nelle suindicate restrittive nozioni accolte.
Situazioni che in dottrina sono state indicate sostanziarsi nei più diversi
tipi di reazione al fatto evento dannoso, e racchiuse nella sintesi verbale
"danno esistenziale".
Si è in giurisprudenza e dottrina pressoché generalmente avvertita peraltro
la necessità, in uno sforzo di categorizzazione unificante, di individuare
tratti comuni alle varie ipotesi al riguardo indicate, e di delimitare
l'ambito di relativa risarcibilità, in ossequio anche al principio generale
dell'ordinamento in base al quale il danno deve essere sopportato dal suo
autore, sicché il danneggiante è tenuto a risarcire tutto il danno ma solo
il danno a lui ascrivibile, nella sua effettiva consistenza. Esigenza di
delimitazione d'altro canto avvertita già dallo stesso legislatore, il
quale, diversamente che per quello patrimoniale ex art. 2043 c.c., ha
improntato in termini di tipicità la risarcibilità del danno non
patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., limitandola ai soli casi previsti
dalla legge (cfr. Cass., 15/7/2005, n. 15022). A tale stregua, la
giurisprudenza di legittimità è pertanto pervenuta a considerare il danno
non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. solamente in presenza di
lesione di interessi essenziali della persona, ravvisati in quelli
costituzionalmente garantiti, al riguardo sottolineandosi che il rinvio ai
casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben
può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle
previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento
nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi
natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, in
tal modo configurandosi propriamente un "caso determinato dalla legge", al
massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828. V. altresì Cass.,
12/12/2003, n. 19057; Cass., 15/07/2005, n. 15022). Tra gli interessi
essenziali in argomento rilevanti (salute, famiglia, reputazione, libertà di
pensiero, ecc.), senz'altro ricompresi sono quelli relativi alla sfera degli
affetti ed alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla
libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana
nell'ambito della peculiare formazione sociale che è la famiglia, trovanti
fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2, 29 e 30 Cost. Interessi
che risultano irrimediabilmente violati in caso di uccisione dello stretto
congiunto (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828. V.
altresì, in particolare, Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 20/10/2005, n.
20324). Le Sezioni Unite di questa Corte sono quindi recentissimamente
giunte ad affermare che il danno esistenziale consiste in "ogni pregiudizio
(di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente
accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue
abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita
diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel
mondo esterno" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Nel sottolineare
che, diversamente da quello morale, esso non ha natura meramente emotiva ed
interiore ma deve essere oggettivamente accertabile ed aver determinato
"scelte di vita" diverse da "quelle che si sarebbero adottate se non si
fosse verificato l'evento dannoso", con obiettiva incidenza "in senso
negativo" nella sfera del danneggiato, "alterandone l'equilibrio e le
abitudini di vita", le Sezioni Unite hanno escluso in particolare che "la
lesione degli interessi relazionali connessi al rapporto di lavoro resti
sostanzialmente priva di effetti", senza provocare invero "conseguenze
pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito
l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva" (v. Cass.,
Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato
che il "danno esistenziale" non consiste in meri "dolori e sofferenze", ma
deve aver determinato "concreti cambiamenti, in senso peggiorativo, nella
qualità della vita". Ne emerge dunque una figura di danno alla salute in
senso lato che, pur dovendo - diversamente dal danno morale soggettivo (v.
Cass., 10/08/2004, n. 15418) - obiettivarsi, a differenza del danno biologico rimane integrato a prescindere dalla relativa
accertabilità in sede medico-legale (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n.
6572). Nel precisarsi che il riconoscimento dei "diritti della famiglia"
(art. 29 Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle
estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una
proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di
modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei
valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando
bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni
e significati, si è in giurisprudenza di legittimità al riguardo posto in
rilievo che laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo
assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed
una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal
rapporto parentale derivano (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass.,
20/10/2005, n. 20324), viene a determinarsi quello "sconvolgimento delle
abitudini di vita" che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in
termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverge
situazioni, deve trovare comunque |
obiettivazione nell'alterazione del modo
di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che
all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione
(v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Esso si
sostanzia invero in una modificazione (peggiorativa) della personalità
dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul
suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare,
che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita
relazione. E ciò in conseguenza della subita alterazione; della privazione
(oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto
congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura,
amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti
dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c.
(dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione
personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un
principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità
genitoriale (v. Corte Cost., 13/05/1998, n. 166; Cass., 01/04/2004, n. 6365;
Cass., 09/06/1990, n. 5633), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L.
adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando
lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio
nell'art. 315 c.c., secondo una in tal senso valorizzabile, orientata
lettura. Trattasi, come dalla Corte di merito correttamente affermato
nell'impugnata sentenza, di danno non già "riflesso" o "di rimbalzo" bensì
"diretto", dagli stretti congiunti del defunto sofferto aure proprio, in
quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione
della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del
relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del
rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi
nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla
scambievole solidarietà che connota la vita familiare (v. Cass., 31/05/2003,
n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Così come quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale ha natura di
danno-conseguenza, quale danno che scaturisce dal fatto- evento. Con
riferimento in particolare al danno da uccisione, esso consiste non già
nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze
che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla
definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono.
Si è infatti escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa,
precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse,
senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a,
presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato). E
proiettandosi esso nel futuro, assume al riguardo rilievo la considerazione
del periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel
godimento del congiunto che l'illecito ha reso invece impossibile (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Il danno non patrimoniale
deve essere dunque riconosciuto e liquidato nella sua interezza, essendo
pertanto necessaria, laddove il risarcimento non risulti in termini generali
e complessivi domandato, l'analitica considerazione e liquidazione in
relazione ai diversi aspetti in cui esso si scandisce. Quando il danneggiato
chiede il risarcimento del danno non patrimoniale la domanda va cioè intesa
come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone,
nella quale vanno d'altro canto riassorbite le plurime voci di danno nel
corso degli anni dalla giurisprudenza elaborate proprio per sfuggire agli
angusti limiti della suindicata restrittiva interpreta-zione dell'art. 2059
c.c..
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in termini generali
formulata non può essere infatti limitata alla considerazione meramente di
alcuni dei medesimi, con esclusione di altri (cfr. Cass., 24/02/2006, n.
4184; Cass., 26/02/2003, n. 2869, con riferimento in particolare al danno biologico), una tale limitazione essendo invero rimessa, in
ossequio al principio della domanda, alla previa scelta del danneggiato, che
si limiti a far valere solamente alcuna delle tre suindicate voci che tale
categoria integrano (v. Cass., 28/07/2005, n. 1583; Cass., 07/12/2004, n.
22987. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno morale, nel
senso che essa non possa intendersi come limitata alla sola sofferenza
psichica transeunte ma debba considerarsi quale "sinonimo" della locuzione
"danno non patrimoniale", v. peraltro Cass., 15/07/2005, n. 15022).
Nell'impugnata sentenza, al di là dell'erroneo inquadramento sistematico
sopra evidenziato, la Corte di merito, pur sembrando a volte privilegiare
il profilo della perdita del rapporto familiare in sè e per sè considerato,
il "fatto storico" di non avere più il coniuge o il genitore a causa
dell'illecito e di non potere più essere, relativamente a quella persona,
coniuge e figlio, alla stregua del complessivo tenore delle argomentazioni
spese in motivazione risulta aver fatto invero sostanzialmente applicazione
del sopra delineato concetto di danno esistenziale, come emerge anche da
quanto affermato in sede di relativa qualificazione ("... un danno che
potremmo chiamare danno esistenziale e che sostanzialmente è configurarle
quando la morte violenta di un congiunto provoca uno sconvolgimento ed
un'alterazione permanente dell'equilibrio del nucleo familiare") nonché
dalla compiuta attribuzione della somma in questione in favore degli stretti
congiunti in via ulteriore ed autonoma rispetto ai già riconosciuti danni
patrimoniale e morale, pur escludendo avere essi subito un "trauma
psicofisico permanente", integrante - come detto - il danno biologico, secondo il suo attuale effettivo significato.
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