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"Raccolta di Giurisprudenza Civile e Tributaria"
a cura dell'Avv. Maria G. Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it

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Stante quanto sopra rilevato e precisato in termini di configurabilità del danno esistenziale ed in ordine alla sua natura di danno-conseguenza, infondata risulta invero altresì la censura dalla ricorrente mossa in termini di vizio di motivazione. Del pari priva di fondamento si rivela la denunziata violazione dell'art. 2697 c.c..
Nel l'affermare essere "indiscutibile" che "la morte di un parente stretto menoma (anche per sempre), la personalità del superstite", incidendo sul suo "modo di essere" pure "nei rapporti esterni", oltre che sull'"equilibrio e armonia del nucleo familiare", e movendo dalla considerazione che nel caso trattavasi di nucleo familiare pacificamente convivente costituito dal defunto, dalla consorte e dal due figli maggiorenni, unita anche nell'attività lavorativa, atteso che il più grande dei figli svolgeva lavorava con il padre e della costituita società faceva parte anche la rispettiva moglie e madre, la Corte di merito ha infatti ritenuto il danno in questione presuntivamente provato. Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire, la prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto può essere data invero anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022), le quali al riguardo assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Le presunzioni, vale osservare, come affermato in giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez, Un., 24/03/2006, n. 6572) e sostenuto anche in dottrina non costituiscono uno strumento probatorio di rango '"secondario" nella gerarchia dei mezzi di prova e "più debole" rispetto alla prova diretta o rappresentativa.Va al riguardo sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. Questa Corte è pervenuta ad affermare che "la presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul quale la prima si fonda dev'essere provato in giudizio, e il relativo onere grava su colui che intende trame vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria" (così Cass., 27/11/1999, n. 13291). Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art. 2697 c.c., sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il "fatto base"). Ed altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione semplice in assenza di prova contraria (quando, come nel caso, ammessa) il Giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Il prevalente orientamento segnala peraltro che attraverso lo schema logico della presunzione la legge non vuole imporre conclusioni indefettibili ma introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell'operata riconduzione, in base a regole (elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto, mentre quando queste regole si irrigidiscono - assumendo consistenza di normazione positiva - si ha un fenomeno qualitativamente diverso, e dalla praesumptio hominis si passa nel campo della presunzione legale (v. Cass., 16/03/1979, n. 1564).
Come da questa Corte ripetutamente affermato, in tema di prova per presunzioni semplici nella deduzione dal fatto noto a quello ignoto il Giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità: non occorre, cioè, che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 06/08/1999, n. 8489; Cass., 23/07/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass. 23/03/2005, n. 6220; Cass., 16/07/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/09/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 06/06/1997, n. 5082). La presunzione basata sulla regola di esperienza (la quale ove fondata sulla tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo statistico richiama l'istituto proprio dell'esperienza tedesca dell'Anscheinsbeweis), che può indurre il Giudice ad escludere la necessità di ulteriori prove al riguardo, è, diversamente da quella legale, in realtà rimessa ad una conclusione di tipo argomentativo, nell'ambito del prudente apprezzamento del Giudice ex art. 116 c.p.c..
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla.
Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la perdita dello stretto congiunto (coniuge o genitore) possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti di tipo lavorativo, come quello preso in considerazione da Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572.

Si è in giurisprudenza di legittimità affermato rispondere invero a regole di comune esperienza che quanto più stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289).
Si è altresì affermato doversi ritenere sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta causativa della morte del congiunto, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione in pari tempo delle situazioni giuridiche dei soggetti legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, e in particolare dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e rientra nella normalità il fatto che la vittima aia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828).
Provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche) all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza "forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi; coniugi in realtà "separati in casa", ecc.).
Non si tratta infatti, diversamente da quanto lamentato dalla odierna ricorrente, di un'ipotesi di presunzione iuris et de iure. Nel caso in esame, incontestato il fatto-base della normale e pacifica convivenza del nucleo familiare costituito dal defunto, dalla consorte e dai due figli maggiorenni, il cui armonico svolgimento trova sintomatica conferma nella circostanza che uno dei figli svolgeva anche attività lavorativa con il padre e che della costituita società faceva parte anche la rispettiva moglie e madre, ed allegata (atteso che, se dispensa la parte che intende avvantaggiarsi dagli effetti favorevoli collegati al fatto dall'onere di provare quest'ultimo, la presunzione non dispensa altresì dall'onere di allegare il medesimo) dagli odierni controricorrenti la circostanza che la morte del loro stretto congiunto ha per essi comportato un'alterazione dell'equilibrio mentale riflettentesi sotto il profilo della difficoltà di partecipazione all'attività quotidiana e della demotivazione rispetto alla vita futura (come pure delle molteplici difficoltà incontrate nella conduzione della piccola azienda de cui avevano dovuto continuare ad occuparsi da soli), la Corte di merito ha ritenuto provato il danno esistenziale da essi sofferto. Era quindi l'odierna ricorrente a dover fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione di coinvolgimento delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il prossimo derivante ai controricorrenti dalla perdita del - rispettivamente marito e padre.
Nessun elemento risulta tuttavia essere stato dalla medesima dedotto e provato al riguardo, essendosi la ricorrente limitata ad eccepire la mancanza di prova in ordine al fatto che tale alterazione fosse degenerata in un trauma psicologico permanente dal quale fosse derivata una malattia psicofisica, una situazione cioè integrante, come sopra esposto, la diversa fattispecie del danno biologico (v. Cass., 03/05/2004, n. 8333; Cass., 04/02/2002, n. 1442. V. anche Cass., 10/02/2003, n. 1937). Correttamente, nel complessivo risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dagli odierni resistenti è stata quindi dalla Corte di merito concessa un'ulteriore somma a ristoro anche di tale aspetto, non considerato nella liquidazione operata dal Giudice di prime cure. Il danno patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno- conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il danno morale ed il danno biologico) del carattere della patrimonialità, ben può, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827), essere - come nel caso - liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572), in considerazione dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse (v. Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 07/11/2003, n. 16716; Cass., 29/09/2004, n. 19564; Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass., 20/10/2005, n. 20324). Modificata, in applicazione dei poteri a questa Corte conferiti dall'art. 384 c.p.c., comma 2, la motivazione nei sensi fatti sopra palesi, a tale stregua venendo conseguentemente meno anche l'ulteriore profilo di doglianza concernente il dedotto vizio di motivazione, l'impugnata sentenza può essere mantenuta ferma per il resto.
Il ricorso va dunque rigettato. Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006.

(Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006)

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