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Stante quanto sopra rilevato e precisato in termini di configurabilità del danno
esistenziale ed in ordine alla sua natura di danno-conseguenza, infondata
risulta invero altresì la censura dalla ricorrente mossa in termini di vizio
di motivazione. Del pari priva di fondamento si rivela la denunziata
violazione dell'art. 2697 c.c..
Nel l'affermare essere "indiscutibile" che "la morte di un parente stretto
menoma (anche per sempre), la
personalità del superstite", incidendo sul suo "modo di essere" pure "nei
rapporti esterni", oltre che sull'"equilibrio e armonia del nucleo
familiare", e movendo dalla considerazione che nel caso trattavasi di nucleo
familiare pacificamente convivente costituito dal defunto, dalla consorte e
dal due figli maggiorenni, unita anche nell'attività lavorativa, atteso che
il più grande dei figli svolgeva lavorava con il padre e della costituita
società faceva parte anche la rispettiva moglie e madre, la Corte di merito
ha infatti ritenuto il danno in questione presuntivamente provato. Orbene,
come questa Corte ha già avuto modo di affermare e di ribadire, la prova del
danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto può essere data
invero anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass.,
31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n.
15022), le quali al riguardo assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass.,
Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572). Le presunzioni, vale osservare, come
affermato in giurisprudenza di legittimità (v. Cass., Sez, Un., 24/03/2006,
n. 6572) e sostenuto anche in dottrina non costituiscono uno strumento
probatorio di rango '"secondario" nella gerarchia dei mezzi di prova e "più
debole" rispetto alla prova diretta o rappresentativa.Va al riguardo
sottolineato come, alla stessa stregua di quella legale la presunzione vale
invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della
prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere
della prova contraria. Questa Corte è pervenuta ad affermare che "la
presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono
unicamente in ordine al modo di insorgenza, in quanto mentre il fatto sul
quale la prima si fonda dev'essere provato in giudizio, e il relativo onere
grava su colui che intende trame vantaggio, la seconda è stabilita dalla
legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa
fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice
si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale
si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia
che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene
rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale
esse depongono, l'onere della prova contraria" (così Cass., 27/11/1999, n.
13291). Da tale considerazione consegue il ritenere la parte onerata ex art.
2697 c.c., sollevata dal provare il fatto previsto (che, come posto in
rilievo anche in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il "fatto
base"). Ed altresì che, come per quella legale, anche per la presunzione
semplice in assenza di prova contraria (quando, come nel caso, ammessa) il
Giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli
consentita al riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Il
prevalente orientamento segnala peraltro che attraverso lo schema logico
della presunzione la legge non vuole imporre conclusioni indefettibili ma
introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche
presentare qualche margine di opinabilità nell'operata riconduzione, in base
a regole (elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto, mentre
quando queste regole si irrigidiscono - assumendo consistenza di normazione
positiva - si ha un fenomeno qualitativamente diverso, e dalla praesumptio
hominis si passa nel campo della presunzione legale (v. Cass., 16/03/1979,
n. 1564).
Come da questa Corte ripetutamente affermato, in tema di prova per
presunzioni semplici nella deduzione dal fatto noto a quello ignoto il
Giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità: non
occorre, cioè, che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da
far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza
possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed
esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 06/08/1999, n. 8489; Cass.,
23/07/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), ma è sufficiente che
l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole
probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui
normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza
(v. Cass. 23/03/2005, n. 6220; Cass., 16/07/2004, n. 13169; Cass.,
13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/09/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n.
7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081;
Cass., 06/06/1997, n. 5082). La presunzione basata sulla regola di
esperienza (la quale ove fondata sulla tipicità di determinati fatti in base
alla regola di esperienza di tipo statistico richiama l'istituto proprio
dell'esperienza tedesca dell'Anscheinsbeweis), che può indurre il Giudice ad
escludere la necessità di ulteriori prove al riguardo, è, diversamente da
quella legale, in realtà rimessa ad una conclusione di tipo argomentativo,
nell'ambito del prudente apprezzamento del Giudice ex art. 116 c.p.c..
La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la
prova contraria, spettando in tal caso al Giudice stabilire l'idoneità nel
caso concreto di quest'ultima a vincerla.
Pur se anche nell'ambiente familiare è astrattamente possibile che la
perdita dello stretto congiunto (coniuge o genitore) possa non determinare
conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva laddove rimangano garantite
quelle economiche, tale conseguenza appare invero nei normali rapporti di
vita familiare assolutamente meno probabile e frequente che non nei rapporti
di tipo lavorativo, come quello preso in considerazione da Cass., Sez. Un.,
24/03/2006, n. 6572. |
Si è in giurisprudenza di legittimità
affermato rispondere invero a regole di comune esperienza che quanto più
stretto è il rapporto parentale tanto più intenso è il dolore, specie se al
rapporto si associa la convivenza (v. Cass., 11/08/2004, n. 15568), laddove la vastità e
la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire la
sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in
esame, con la presenza di altri affetti familiari (v., con riferimento a
nucleo familiare composto anche dai nonni, Cass., 15/02/2006, n. 3289).
Si è
altresì affermato doversi ritenere sussistente, in capo al soggetto che ha
posto in essere la condotta causativa della morte del congiunto, l'elemento
della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione in pari tempo
delle situazioni giuridiche dei soggetti legati alla vittima primaria da un
vincolo coniugale o parentale, e in particolare dell'interesse
all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità
dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e
rientra nella normalità il fatto che la vittima aia inserita in un nucleo
familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello (v. Cass., 31/05/2003,
n. 8828).
Provato il fatto-base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di
filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, è allora da
ritenersi che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina
ripercussioni (anche se non necessariamente per tutta la vita) sia
sull'assetto degli stabiliti ed armonici rapporti del nucleo familiare, sia
sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto (anche)
all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di
relazione.
Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova
contraria al riguardo, idonea a vincerla (es., situazione di mera convivenza
"forzata", caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da
continue tensioni e screzi; coniugi in realtà "separati in casa", ecc.).
Non si tratta infatti, diversamente da quanto lamentato dalla odierna
ricorrente, di un'ipotesi di presunzione iuris et de iure. Nel caso in
esame, incontestato il fatto-base della normale e pacifica convivenza del
nucleo familiare costituito dal defunto, dalla consorte e dai due figli
maggiorenni, il cui armonico svolgimento trova sintomatica conferma nella
circostanza che uno dei figli svolgeva anche attività lavorativa con il
padre e che della costituita società faceva parte anche la rispettiva moglie
e madre, ed allegata (atteso che, se dispensa la parte che intende
avvantaggiarsi dagli effetti favorevoli collegati al fatto dall'onere di
provare quest'ultimo, la presunzione non dispensa altresì dall'onere di
allegare il medesimo) dagli odierni controricorrenti la circostanza che la
morte del loro stretto congiunto ha per essi comportato un'alterazione
dell'equilibrio mentale riflettentesi sotto il profilo della difficoltà di
partecipazione all'attività quotidiana e della demotivazione rispetto alla
vita futura (come pure delle molteplici difficoltà incontrate nella
conduzione della piccola azienda de cui avevano dovuto continuare ad
occuparsi da soli), la Corte di merito ha ritenuto provato il danno
esistenziale da essi sofferto. Era quindi l'odierna ricorrente a dover
fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione di coinvolgimento
delle abitudini e delle aspettative, o del modo di relazionarsi con il
prossimo derivante ai controricorrenti dalla perdita del - rispettivamente
marito e padre.
Nessun elemento risulta tuttavia essere stato dalla medesima dedotto e
provato al riguardo, essendosi la ricorrente limitata ad eccepire la
mancanza di prova in ordine al fatto che tale alterazione fosse degenerata
in un trauma psicologico permanente dal quale fosse derivata una malattia
psicofisica, una situazione cioè integrante, come sopra esposto, la diversa
fattispecie del danno
biologico (v. Cass., 03/05/2004, n. 8333; Cass., 04/02/2002, n.
1442. V. anche Cass., 10/02/2003, n. 1937). Correttamente, nel complessivo
risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dagli odierni resistenti è
stata quindi dalla Corte di merito concessa un'ulteriore somma a ristoro
anche di tale aspetto, non considerato nella liquidazione operata dal
Giudice di prime cure. Il danno patrimoniale da uccisione di congiunto,
quale tipico danno- conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il
danno morale ed il danno
biologico) del carattere della patrimonialità, ben può, in
ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta
mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di
una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non
economico (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827), essere - come nel caso -
liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. (v. Cass.,
Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572), in considerazione dell'intensità del vincolo
familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile
circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le
abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze
di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse (v. Cass., 31/05/2003,
n. 8828; Cass., 07/11/2003, n. 16716; Cass., 29/09/2004, n. 19564; Cass.,
15/07/2005, n. 15022; Cass., 20/10/2005, n. 20324). Modificata, in
applicazione dei poteri a questa Corte conferiti dall'art. 384 c.p.c., comma
2, la motivazione nei sensi fatti sopra palesi, a tale stregua venendo
conseguentemente meno anche l'ulteriore profilo di doglianza concernente il
dedotto vizio di motivazione, l'impugnata sentenza può essere mantenuta
ferma per il resto.
Il ricorso va dunque rigettato. Le ragioni della decisione costituiscono
peraltro giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle
spese del presente giudizio.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006.
(Depositato in Cancelleria il 12 giugno
2006) |