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Un insigne
giurista dei tempi passati osservò che la natura è una inesauribile
miniera di situazioni e di eventi, che il legislatore non ha sempre
la possibilità di prevedere, e rispetto ai quali non è neppure autorizzato
ad alcun intervento per imporre in modo indifferenziato per tutti lo
stesso trattamento giuridico.
Questo principio è affiorato spontaneamente nel mio ricordo a proposito
della pietosa condizione della giovane Eluana Englaro, che versa in
stato di coma vegetativo da oltre 17 anni.
Esistono infatti nella realtà esistenziale materie di estrema delicatezza
dal punto di vista umano, affettivo e morale, sottratte come tali all'intervento
del potere pubblico in qualsiasi forma, perchè restano ancorate unicamente
alle decisioni rimesse alla libertà insita nella sfera intima delle
singole persone, mentre nelle emergenze connesse alla loro incapacità
di esprimere una propria volontà, assume rilevanza la volontà sostitutiva
dei prossimi congiunti.
Ovviamente tali decisioni vanno adottate con l'ausilio dei tecnici della materia,
che nelle patologie gravi sono i medici che hanno in cura gli ammalati.
Se si muove da queste inoppugnabili premesse, le conseguenze si delineano
chiaramente per risolvere problemi di grande portata umanitaria e di
rispetto dei diritti inviolabili che fanno parte del patrimonio spirituale
e di libertà di tutti i componenti della collettività.
A conforto dei rilievi che precedono possono valere alcune considerazioni
di carattere logico, anche con riferimento agli aspetti giuridici del
tema.
L'art. 32 della Costituzione dispone che nessuno può essere obbligato
a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma aggiunge
che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
Secondo la dottrina, questa norma va intesa come tutela di una situazione
individuale di libertà avente ad oggetto la non ingerenza dell'autorità
nella sfera della propria salute (v. Commentario
breve alla Costituzione di Crisafulli e Paladin, Edizione Cedam 1990,
pag. 221).
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Alla stregua
di tale disposizione (che va letta e coordinata con l'art.3 che garantisce
l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), non è consentita
alcuna ingerenza nell'esercizio del diritto di libertà individuale,
tranne le ipotesi particolari di epidemie o altri eventi che in via
eccezionale possono imporre trattamenti sanitari volti alla salvaguardia
della salute collettiva.
Dunque, nei casi di patologie in fase terminale o di mera vita vegetativa
spetta alla scienza medica, d'accordo con gli stessi ammalati, ovvero
con i loro stretti congiunti, di adottare le soluzioni ritenute idonee
a far sperare nel recupero anche parziale delle condizioni dei pazienti,
o invece rivolte a non procrastinare ulteriormente le loro sofferenze,
quando non vi sia alcuna speranza nel senso indicato.
E' certamente una decisione di estrema delicatezza, ma essa appartiene
esclusivamente alla libera determinazione e alla coscienza professionale
dei medici curanti e alla volontà degli stessi infermi o, in loro sostituzione,
dei loro familiari, i quali apportano nelle singole vicende la forza
dell'affetto che li spinge a operare per il bene dei propri cari mediante
una visione consapevole e obiettiva della situazione reale.
Si parla molto in questa materia di una legge sul cosiddetto testamento
biologico.
Neppure tale strumento sembra tuttavia idoneo a risolvere adeguatamente
tutte le situazioni che possono concretamente verificarsi, data la grande
variabilità delle condizioni dei diversi soggetti colpiti da gravi malattie
e le conseguenti differenze da caso a caso, non suscettibili di essere
giuridicamente disciplinate in base al principio per cui la legge è
uguale per tutti.
Se il Parlamento decide di introdurre nel sistema il testamento biologico,
questo potrà forse essere un elemento di aiuto per attenuare la responsabilità
dei medici e dei familiari degli ammalati, ma in definitiva (anche perchè
ogni testamento è revocabile o modificabile) l'ultima parola spetta
sempre ai medici, ai congiunti o allo stesso infermo se è possibile
cogliere la sua volontà.
(*)
Alberto Virgilio
Procuratore generale Onorario
della Corte suprema di Cassazione
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