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RIFLESSIONI SUL CASO ELUANA
di Alberto Virgilio (*)

Un insigne giurista dei tempi passati osservò che la natura è una inesauribile miniera di situazioni e di eventi, che il legislatore non ha sempre la possibilità di prevedere, e rispetto ai quali non è neppure autorizzato ad alcun intervento per imporre in modo indifferenziato per tutti lo stesso trattamento giuridico.
Questo principio è affiorato spontaneamente nel mio ricordo a proposito della pietosa condizione della giovane Eluana Englaro, che versa in stato di coma vegetativo da oltre 17 anni.
 Esistono infatti nella realtà esistenziale materie di estrema delicatezza dal punto di vista umano, affettivo e morale, sottratte come tali all'intervento del potere pubblico in qualsiasi forma, perchè restano ancorate unicamente alle decisioni rimesse alla libertà insita nella sfera intima delle singole persone, mentre nelle emergenze connesse alla loro incapacità di esprimere una propria volontà, assume rilevanza la volontà sostitutiva dei prossimi congiunti.
 Ovviamente tali decisioni vanno adottate con l'ausilio dei tecnici della materia, che nelle patologie gravi sono i medici che hanno in cura gli ammalati.
 Se si muove da queste inoppugnabili premesse, le conseguenze si delineano chiaramente per risolvere problemi di grande portata umanitaria e di rispetto dei diritti inviolabili che fanno parte del patrimonio spirituale e di libertà di tutti i componenti della collettività.
A conforto dei rilievi che precedono possono valere alcune considerazioni di carattere logico, anche con riferimento agli aspetti giuridici del tema.
L'art. 32 della Costituzione dispone che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma aggiunge che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
 Secondo la dottrina, questa norma va intesa come tutela di una situazione individuale di libertà avente ad oggetto la non ingerenza dell'autorità nella sfera della propria salute (v. Commentario breve alla Costituzione di Crisafulli e Paladin, Edizione Cedam 1990, pag. 221).

Alla stregua di tale disposizione (che va letta e coordinata con l'art.3 che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), non è consentita alcuna ingerenza nell'esercizio del diritto di libertà individuale, tranne le ipotesi particolari di epidemie o altri eventi che in via eccezionale possono imporre trattamenti sanitari volti alla salvaguardia della salute collettiva.
Dunque, nei casi di patologie in fase terminale o di mera vita vegetativa spetta alla scienza medica, d'accordo con gli stessi ammalati, ovvero con i loro stretti congiunti, di adottare le soluzioni ritenute idonee a far sperare nel recupero anche parziale delle condizioni dei pazienti, o invece rivolte a non procrastinare ulteriormente le loro sofferenze, quando non vi sia alcuna speranza nel senso indicato.
E' certamente una decisione di estrema delicatezza, ma essa appartiene esclusivamente alla libera determinazione e alla coscienza professionale dei medici curanti e alla volontà degli stessi infermi o, in loro sostituzione, dei loro familiari, i quali apportano nelle singole vicende la forza dell'affetto che li spinge a operare per il bene dei propri cari mediante una visione consapevole e obiettiva della situazione reale.
Si parla molto in questa materia di una legge sul cosiddetto testamento biologico.
Neppure tale strumento sembra tuttavia idoneo a risolvere adeguatamente tutte le situazioni che possono concretamente verificarsi, data la grande variabilità delle condizioni dei diversi soggetti colpiti da gravi malattie e le conseguenti differenze da caso a caso, non suscettibili di essere giuridicamente disciplinate in base al principio per cui la legge è uguale per tutti.
Se il Parlamento decide di introdurre nel sistema il testamento biologico, questo potrà forse essere un elemento di aiuto per attenuare la responsabilità dei medici e dei familiari degli ammalati, ma in definitiva (anche perchè ogni testamento è revocabile o modificabile) l'ultima parola spetta sempre ai medici, ai congiunti o allo stesso infermo se è possibile cogliere la sua volontà.

(*)
Alberto Virgilio
Procuratore generale Onorario
della Corte suprema di Cassazione

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