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ASSOGGETTABILI A TOSAP
GLI ACCESSI CARRABILI A RASO MUNITI DEL
DIVIETO DI SOSTA
In
merito all'assoggettabilità a Tosap degli accessi a raso con la sede
stradale, senza opere visibili, la Corte di Cassazione ha di recente (sez.
tributaria, 4 dicembre 2003 n. 18557) fornito elementi di indubbio
riferimento interpretativo, confermando un preesistente indirizzo
giurisprudenziale.
In relazione ad un passo carrabile privo di opere effettive (non
essendo sufficienti in tal senso le semplici coperture con asfalto o con
ghiaia degli spazi antistanti gli accessi), e quindi a filo con il manto
stradale, per il quale sia stato rilasciato apposito cartello di divieto di
sosta in conformità alle norme del Codice della Strada, sussiste il
presupposto per l'applicazione della tassa di cui al Capo II del D.Lgs.
n. 507/1993. In particolare, la
Suprema Corte ha affermato quanto segue: "il cartello segnaletico del
divieto di sosta, che può essere apposto dal privato proprietario di un
accesso in base all'autorizzazione rilasciatagli, su sua richiesta, dal
Comune, entra nella struttura del tributo, non come suo oggetto, ma
solo come condizione
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per l'eventuale imponibilità dell'area, la quale sia
oggetto del cartello indicante il divieto di sosta. Tale cartello non è,
in ogni caso, oggetto di un autonomo tributo; i passi carrabili
immediatamente riconoscibili e i passi, carrabili e no, a filo con il
manto stradale con apposizione di cartello di divieto di sosta,
rilasciato dal Comune, sono due specie di occupazione permanente di suolo
pubblico.
La seconda di esse, in ragione della sua più limitata portata, si
differenzia non per il titolo della pretesa (o qualità del contenuto
della tassa) – la Tosap – ma solo per la quantità del contenuto della
tassa (10 per cento della tariffa ordinaria della Tosap); posto che è
occupazione di area pubblica sia il comportamento di sovrapposizione di
beni sia quello di sottrazione di un bene all'uso pubblico, questa
seconda ipotesi è quella che si verifica con l'accesso a raso munito di
divieto di sosta per la generalità".
In tal senso, la normativa vigente detta "la regola generale della non
imponibilità dell'accesso a filo con il manto stradale, ma conserva la
regola dell'imponibilità dello stesso accesso accompagnato dal
richiesto ed ottenuto, divieto di sosta nell'area pubblica
antistante."
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