logo_fen_mini.jpg (4384 byte) Pagina 6

LEGGE ELETTORALE: PROPOSTE E DUBBI
di Alberto Virgilio (*)

Attualmente l'attenzione del mondo politico sembra concentrata principalmente sulla riforma della legge elettorale.
A tale scopo i rappresentanti della Casa delle libertà (Berlusconi, Fini e Bossi) hanno concluso un accordo di massima basato su tre punti essenziali: cioè attuazione del bipolarismo, indicazione preventiva delle alleanze e del presidente del Consiglio, e infine lo sbarramento della percentuale di voti per evitare la frammentazione dei partiti.
Su questo schema si dovrebbe aprire il dibattito-confronto con tutte le altre forze politiche, soprattutto con quelle che formano l'attuale maggioranza, alla ricerca di una possibile intesa, che consenta la rapida approvazione della riforma in sede parlamentare.
Nell'editoriale del Corriere della sera (6 settembre) recante il titolo "Il dialogo non fa miracoli", l'illustre politologo Prof. Giovanni Sartori esprime forti dubbi sulla possibilità di predisporre un modello elettorale che poggi sui punti sopra indicati, principalmente sulla preventiva indicazione agli elettori delle alleanze governative.
L'autore ricorda che la nostra Costituzione è ispirata al sistema della sovranità parlamentare, con la conseguenza che l'elettorato sceglie i propri rappresentanti e poi gli eletti scelgono in Parlamento le soluzioni di governo.

In questo modo trova completa attuazione la sovranità popolare disposta dall'art. 1 della Costituzione, mentre sarebbe una forzatura costringere gli elettori a votare per una coalizione già preparata e sottoposta alla semplice approvazione dei cittadini.
Le perplessità del Prof. Sartori sono perfettamente in linea con i princìpi della vigente Costituzione.
Basta al riguardo richiamare l'art. 92, nella parte in cui dispone che "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri".
La preventiva indicazione delle alleanze governative in sede elettorale, e ancor più la designazione del premier, non sono infatti compatibili con la citata norma costituzionale, né con il disposto dell'art. 94 sulla necessità che il Governo debba ottenere la fiducia delle due Camere.
Da queste premesse deriva l'esigenza che i colloqui sul tema della riforma della legge elettorale si svolgano nel segno del rispetto della Costituzione, la quale conserva tutto il suo vigore fino a quando non venga modificata con la complessa procedura prescritta dall'art. 138 della stessa Carta.
E' un principio di normale e doverosa cautela legislativa, dal quale non si può in alcun modo prescindere, se si vogliono evitare interventi preclusivi su eventuali normative contrastanti con la Costituzione, sia da parte del Presidente della Repubblica in fase di promulgazione, sia in sede di contestazione davanti alla Corte costituzionale.

(*)
Alberto Virgilio
Procuratore generale onorario della Corte di Cassazione

pagina 5 sommario pagina 7