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L'ICI
SULLA CASA ASSEGNATA DAL GIUDICE AL CONIUGE DIVORZIATO.
L'assegnazione
della casa familiare al coniuge divorziato
o separato non rappresenta un diritto reale di abitazione, ma solo un
diritto personale di credito o di godimento (assimilabile al comodato) e cioè
un semplice diritto di servirsi dell'immobile per effetto della sentenza
giudiziale.
Pertanto, il coniuge assegnatario non rientra tra i soggetti passivi ex
articolo 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. (Commissione Tributaria
Regionale di Firenze, Sentenza n.45/11/03).
IL TERMINE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO ICI IN CASO DI VERSAMENTO AD UN
COMUNE ERRATO.
In
tema di rimborso di somme non dovute e versate per ICI, ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il contribuente deve
chiedere il rimborso al Comune al quale è stata erroneamente versata
l'imposta nel termine prescrizionale
di tre anni ivi stabilito. (Cassazione, Sentenza n. 14291/03).
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L'OBBLIGO
DEGLI EREDI DI PAGARE L'ICI NASCE AL MOMENTO DELLA SUCCESSIONE.
L'erede
è obbligato al pagamento dell'ICI dal momento in cui si è aperta la
successione, anche se l'accettazione ell'eredità è avvenuta in un
momento successivo.
L'erede, infatti, dal momento dell'accettazione viene trattato, a
tutti gli effetti, come se fosse subentrato al de cuius al momento della
morte di questi.
Ne consegue che gli effetti dell'accettazione retroagiscono al momento
dell'apertura della successione. (Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia, Sentenza n. 205/02).
IL PAGAMENTO
DELL'ICI EFFET-TUATO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO
DELL'IMMO-BILE.
Il
versamento dell'ICI effettuato da un soggetto diverso dal proprietario
dell'immobile è comunque valido ad estinguere l'obbligazione nei
confronti del Comune. (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta,
Sentenza n. 163/02
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