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LA RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
a cura della Dr.ssa Maria Giuseppa Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it


L'ICI SULLA CASA ASSEGNATA DAL GIUDICE AL CONIUGE DIVORZIATO.
L'assegnazione della casa familiare al coniuge  divorziato o separato non rappresenta un diritto reale di abitazione, ma solo un diritto personale di credito o di godimento (assimilabile al comodato) e cioè un semplice diritto di servirsi dell'immobile per effetto della sentenza giudiziale.
Pertanto, il coniuge assegnatario non rientra tra i soggetti passivi ex articolo 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. (Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sentenza n.45/11/03).

IL TERMINE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO ICI IN CASO DI VERSAMENTO AD UN COMUNE ERRATO.
In tema di rimborso di somme non dovute e versate per ICI, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il contribuente deve chiedere il rimborso al Comune al quale è stata erroneamente versata l'imposta nel termine prescrizionale di tre anni ivi stabilito. (Cassazione, Sentenza n. 14291/03).

 


L'OBBLIGO DEGLI EREDI DI PAGARE L'ICI NASCE AL MOMENTO DELLA SUCCESSIONE.
L'erede è obbligato al pagamento dell'ICI dal momento in cui si è aperta la successione, anche se l'accettazione ell'eredità è avvenuta in un momento successivo.
L'erede, infatti, dal momento dell'accettazione viene trattato, a tutti gli effetti, come se fosse subentrato al de cuius al momento della morte di questi.
Ne consegue che gli effetti dell'accettazione retroagiscono al momento dell'apertura della successione. (Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sentenza n. 205/02).

IL PAGAMENTO DELL'ICI EFFET-TUATO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO DELL'IMMO-BILE.
Il versamento dell'ICI effettuato da un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile è comunque valido ad estinguere l'obbligazione nei confronti del Comune. (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sentenza n. 163/02

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