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Il mancato raggiungimento del quorum nella
consultazione referendaria sulla
proposta di abrogazione parziale della legge che disciplina la procreazione
assistita suggerisce una riflessione circa il rapporto tra il potere di
normazione esercitato in via di prerogativa istituzionale dal Parlamento e
la forma eccezionale d'intervento diretto da parte del popolo
nell'esplicazione del potere legislativo.
Va premesso, da un punto di vista meramente sistematico, che il
referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione ha una sfera di
operatività limitata, in quanto può avere soltanto efficacia abrogativa,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge,
ma non può giammai assumere funzione legislativa in senso attivo, cioè
diretta a introdurre nell'ordinamento nuove leggi.
Va inoltre premesso che dai connotati di eccezionalità e limitatezza del
referendum deriva la logica conseguenza che la proposta referendaria si
risolve sempre in un invito rivolto al legislatore perché provveda egli
stesso ad eliminare la disposizione costituente oggetto della istanza di
abrogazione.
Di fronte alla iniziativa referendaria il governo e il parlamento possono
seguire due vie, cioè rimanere inerti (nel qual caso la proposta ha il suo
normale svolgimento), oppure mostrarsi sensibili alla sollecitazione
proveniente da un cospicuo numero di cittadini, giudicandola meritevole di
accoglimento.
Questa seconda possibilità risulta chiaramente dalla legge 25 maggio 1970
n. 352 (recante norme sul referendum), la quale nell'art. 39 dispone "Se
prima della data di svolgimento del referendum, la legge o l'atto avente
forza di legge o le singole
disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati,
l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di
Cassazione dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.
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Dopo questo richiamo d'ordine sistematico-giuridico,
necessario per comprendere la situazione che si é determinata dopo la
invalidità del referendum sulla procreazione assistita,
si possono analizzare le cause della scarsissima affluenza alle urne
da parte degli elettori.
La prima sembra essere quella, già altre volte emersa, costituita dalla
materia particolarmente complessa e delicata sulla quale il popolo é stato
chiamato a pronunciarsi.
Nello spirito del legislatore costituente, l'idea di ricorrere al giudizio
popolare (l'antica "provocatio ad populum") attraverso il referendum
di cui all'art. 75 della Carta fu suggerita dai grandi temi che impegnano
la coscienza dei cittadini, suscettibili di essere intesi agevolmente e compiutamente nella loro oggettiva
finalità. Quando la risposta al quesito o ai quesiti comporta invece
l'esigenza di un'analisi tecnico-giuridica non facile, ovvero richiede
valutazioni d'ordine etito-religiose o addirittura scientifiche, gli
elettori incontrano maggiori difficoltà nel fornire una risposta
consapevole, per cui avvertono con più intensità la spinta
all'astensione. A questa prima ragione si aggiungono, nel caso in esame,
gli interventi di enti e istituzioni, nonché di esponenti politici, che
hanno esortato a disertare le urne, con la conseguenza che il fisiologico
coefficiente di astensione, verificatosi anche in precedenti consultazioni
referendarie, é stato potenziato da tali interventi Archiviata ormai
l'ipotesi di modificare la normativa sulla procreazione assistita con lo
strumento del referendum, toccherà al Parlamento di verificare la
possibilità di migliorare la legge in vigore per renderla più aderente
alle esigenze della ricerca scientifica,
nella prospettiva di prevenire e curare alcune patologie. Si tratta di un
impegno che dovrebbe essere affrontato con grande responsabilità e
obiettività, indipendentemente da schieramenti politici o di altro genere,
ma ispirato unicamente al bene collettivo, pur nel rispetto dei valori etici
fondamentali del nostro popolo. |