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IL  REFERENDUM  NEL  SISTEMA  NORMATIVO 
di Alberto Virgilio

Il mancato raggiungimento del quorum nella consultazione referendaria  sulla proposta di abrogazione parziale della legge che disciplina la procreazione assistita suggerisce una riflessione circa il rapporto tra il potere di normazione esercitato in via di prerogativa istituzionale dal Parlamento e la forma eccezionale d'intervento diretto da parte del popolo nell'esplicazione del potere legislativo.
Va  premesso, da un punto di vista meramente sistematico, che il referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione ha una sfera di operatività limitata, in quanto può avere soltanto efficacia abrogativa,  totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, ma non può giammai assumere funzione legislativa in senso attivo, cioè diretta a introdurre nell'ordinamento nuove leggi.
Va inoltre premesso che dai connotati di eccezionalità e limitatezza del referendum deriva la logica conseguenza che la proposta referendaria si risolve sempre in un invito rivolto al legislatore perché provveda egli stesso ad eliminare la disposizione costituente oggetto della istanza di abrogazione.
Di fronte alla iniziativa referendaria il governo e il parlamento possono seguire due vie, cioè rimanere inerti (nel qual caso la proposta ha il suo normale svolgimento), oppure mostrarsi sensibili alla sollecitazione proveniente da un cospicuo numero di cittadini, giudicandola meritevole di accoglimento.
Questa seconda possibilità risulta chiaramente dalla legge 25 maggio 1970 n. 352 (recante norme sul referendum), la quale nell'art. 39 dispone "Se prima della data di svolgimento del referendum, la legge o l'atto avente forza di legge  o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di Cassazione dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

Dopo questo richiamo d'ordine sistematico-giuridico, necessario per comprendere la situazione che si é determinata dopo la invalidità del referendum sulla procreazione assistita,  si possono analizzare le cause della scarsissima affluenza alle urne da parte degli elettori.
La prima sembra essere quella, già altre volte emersa, costituita dalla materia particolarmente complessa e delicata sulla quale il popolo é stato chiamato a pronunciarsi.
Nello spirito del legislatore costituente, l'idea di ricorrere al giudizio popolare (l'antica "provocatio ad populum") attraverso il referendum di cui all'art. 75 della Carta fu suggerita dai grandi temi che impegnano la coscienza dei cittadini, suscettibili di essere  intesi agevolmente e compiutamente nella loro oggettiva finalità. Quando la risposta al quesito o ai quesiti comporta invece l'esigenza di un'analisi tecnico-giuridica non facile, ovvero richiede valutazioni d'ordine etito-religiose o addirittura scientifiche, gli elettori incontrano maggiori difficoltà nel fornire una risposta consapevole, per cui avvertono con più intensità la spinta all'astensione. A questa prima ragione si aggiungono, nel caso in esame, gli interventi di enti e istituzioni, nonché di esponenti politici, che hanno esortato a disertare le urne, con la conseguenza che il fisiologico coefficiente di astensione, verificatosi anche in precedenti consultazioni referendarie, é stato potenziato da tali interventi Archiviata ormai l'ipotesi di modificare la normativa sulla procreazione assistita con lo strumento del referendum, toccherà al Parlamento di verificare la possibilità di migliorare la legge in vigore per renderla più aderente alle esigenze della ricerca  scientifica, nella prospettiva di prevenire e curare alcune patologie. Si tratta di un impegno che dovrebbe essere affrontato con grande responsabilità e obiettività, indipendentemente da schieramenti politici o di altro genere, ma ispirato unicamente al bene collettivo, pur nel rispetto dei valori etici fondamentali del nostro popolo.

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