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I Vescovi europei, in linea con la dottrina della Chiesa, hanno preso
ufficialmente posizione contro la revoca dell'adesione
del nostro Paese alla riserva etica dell'UE sulle sperimentazioni con le cellule staminali embrionali.
Nel criticare la decisione annunciata dall'attuale ministro italiano
dell'Università e della Ricerca Fabio
Mussi (decisione peraltro in contrasto con lo spirito della legge n. 40/2004
avallata da referendum popolare) i Vescovi hanno ribadito la netta opposizione della Chiesa a ogni sperimentazione
che implichi la distruzione di embrioni umani. In questa situazione risorge il dibattito sulla laicità dello
Stato e sulla legittimità dell'intervento delle autorità ecclesiastiche per
le questioni che toccano i valori fondamentali dell'uomo.
Nell'esame obiettivo del problema, che in alcuni ambienti viene
prospettato sotto il segno di una
ingerenza indebita della Chiesa
negli affari interni dello Stato, bisogna necessariamente risalire al regime giuridico che disciplina i rapporti fra i
due Enti.
La prima fondamentale norma é quella dell'art. 7 della Costituzione della
Repubblica italiana, nella parte in cui dispone che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
Questo principio va tuttavia coordinato con l'art. 1 dell'accordo
ratificato con la legge n. 121 del
1985, dal cui testo si evince che
lo Stato e la Chiesa, nel pieno rispetto del principio di indipendenza e di
sovranità, si sono impegnati alla reciproca collaborazione per la promozione
dell'uomo e il bene del Paese.
Da queste specifiche disposizioni del Concordato risulta che non é consentita
alcuna fusione o interferenza tra le sfere di sovranità dei due enti; ma da una tale differenziazione non si può dedurre il dovere della Chiesa di osservare un assoluto silenzio di fronte ai
problemi che interessano la convivenza collettiva o il rispetto di valori che
toccano l'essenza stessa della vita secondo |
i canoni tradizionali della religione.
Una tale interpretazione delle menzionate norme contrasterebbe infatti con
lo spirito dell'Accordo del 1985.
Al riguardo é sufficiente osservare che la reciproca collaborazione alla
quale lo Stato e la Chiesa si sono impegnati diventerebbe un'espressione
priva di contenuto sostanziale se alle autorità ecclesiastiche che esercitano sulla
comunione dei fedeli il potere di magistero e di ministero, fosse inibita
– nell'ambito di tale potere – la libera manifestazione del pensiero
sui grandi temi della società civile, come d'altronde é consentito a
ogni cittadino.
Muovendo da queste considerazioni, facilmente si perviene alla conclusione
che ai Vescovi e ad ogni altra autorità ecclesiastica non può
essere contestato il diritto di svolgere il ministero pastorale, nelle sedi
e nelle forme appropriate, per orientare i cattolici verso scelte ritenute
più coerenti con i precetti fondamentali della dottrina cristiana.
È evidente che tali indicazioni potranno essere discusse e criticate da
tutti, compresi i credenti, ai quali in definitiva spetterà di decidere,
nella loro libertà di coscienza, sulla rilevanza da attribuire alla parola
delle autorità ecclesiastiche.
Per dimostrare l'esattezza di quanto avanti esposto, é inoltre opportuno
ricordare che nell'art. 2 del Concordato é precisato che la Repubblica
italiana riconosce alla Chiesa cattolica piena libertà di esercizio del
magistero spirituale, e che nel successivo art. 9 riconosce che i principi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.
Nel quadro e nel rispetto di questi principi, la laicità dello Stato non può
essere concepita in termini tanto esasperati da trasformarla in una sorta di
contrapposizione preconcetta a ogni postulato religioso, con la conseguenza
di rifiutare "a priori" qualsiasi apporto della Chiesa in difesa non soltanto dei valori essenziali del
cristianesimo ma anche della stessa tradizione storica del popolo italiano.
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