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LAICITA' DELLO STATO E LIBERTA' RELIGIOSE
di Alberto Virgilio

I Vescovi europei, in linea con la dottrina della Chiesa, hanno preso ufficialmente posizione contro la revoca dell'adesione del nostro Paese alla riserva etica dell'UE sulle sperimentazioni con le cellule staminali embrionali.
Nel criticare la decisione annunciata dall'attuale ministro italiano dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi (decisione peraltro in contrasto con lo spirito della legge n. 40/2004 avallata da referendum popolare) i Vescovi hanno ribadito la netta opposizione della Chiesa a ogni sperimentazione che implichi la distruzione di embrioni umani. In questa situazione risorge il dibattito sulla laicità dello Stato e sulla legittimità dell'intervento delle autorità ecclesiastiche per le questioni che toccano i valori fondamentali dell'uomo.
Nell'esame obiettivo del problema, che in alcuni ambienti viene prospettato sotto il segno di una ingerenza indebita della Chiesa negli affari interni dello Stato, bisogna necessariamente risalire al regime giuridico che disciplina i rapporti fra i due Enti.
La prima fondamentale norma é quella dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui dispone che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Questo principio va tuttavia coordinato con l'art. 1 dell'accordo ratificato con la legge n. 121 del 1985, dal cui testo si evince che lo Stato e la Chiesa, nel pieno rispetto del principio di indipendenza e di sovranità, si sono impegnati alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
Da queste specifiche disposizioni del Concordato risulta che non é consentita alcuna fusione o interferenza tra le sfere di sovranità dei due enti; ma da una tale differenziazione non si può dedurre il dovere della Chiesa di osservare un assoluto silenzio di fronte ai problemi che interessano la convivenza collettiva o il rispetto di valori che toccano l'essenza stessa della vita secondo

i canoni tradizionali della religione.
Una tale interpretazione delle menzionate norme contrasterebbe infatti con lo spirito dell'Accordo del 1985.
Al riguardo é sufficiente osservare che la reciproca collaborazione alla quale lo Stato e la Chiesa si sono impegnati diventerebbe un'espressione priva di contenuto sostanziale se alle autorità ecclesiastiche che esercitano sulla comunione dei fedeli il potere di magistero e di ministero, fosse inibita – nell'ambito di tale potere – la libera manifestazione del pensiero sui grandi temi della società civile, come d'altronde é consentito a ogni cittadino.
Muovendo da queste considerazioni, facilmente si perviene alla conclusione che ai Vescovi e ad ogni altra autorità ecclesiastica non può essere contestato il diritto di svolgere il ministero pastorale, nelle sedi e nelle forme appropriate, per orientare i cattolici verso scelte ritenute più coerenti con i precetti fondamentali della dottrina cristiana.
È evidente che tali indicazioni potranno essere discusse e criticate da tutti, compresi i credenti, ai quali in definitiva spetterà di decidere, nella loro libertà di coscienza, sulla rilevanza da attribuire alla parola delle autorità ecclesiastiche.
Per dimostrare l'esattezza di quanto avanti esposto, é inoltre opportuno ricordare che nell'art. 2 del Concordato é precisato che la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica piena libertà di esercizio del magistero spirituale, e che nel successivo art. 9 riconosce che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.
Nel quadro e nel rispetto di questi principi, la laicità dello Stato non può essere concepita in termini tanto esasperati da trasformarla in una sorta di contrapposizione preconcetta a ogni postulato religioso, con la conseguenza di rifiutare "a priori" qualsiasi apporto della Chiesa in difesa non soltanto dei valori essenziali del cristianesimo ma anche della stessa tradizione storica del popolo italiano.

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