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"Raccolta di Giurisprudenza Civile e Tributaria" |
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MATERA, SENTENZA N. 78/3/07 DEL 16 APRILE 2007 - CREDITO D’IMPOSTA - ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA PER MANCATO MANTENIMENTO DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE.
L’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, a seguito di apposita istanza prodotta dalla ditta T. V., con la quale quest’ultima chiedeva, in data 01/10/1998, relativamente all’assunzione di n. 1 dipendente, di essere ammessa all’utilizzo del credito di imposta di cui all’art. 4 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, comunicava, con apposita nota, alla contribuente l’autorizzazione all’utilizzo del credito di imposta per Euro 5.164,57. |
Avverso il provvedimento suddetto proponeva ricorso la contribuente, chiedendo l’annullamento dello stesso in quanto illegittimo per errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, lett. c) L. 447/97. Nel corso della trattazione della controversia, la Commissione Tributaria Provinciale osservava che in data 30/09/1997, data rilevante ai fini del credito d’imposta in questione, il livello occupazionale della ditta T. V. era di zero dipendenti, mentre in data 21/09/1997 la predetta ditta provvedeva all’assunzione a tempo indeterminato di una dipendente e, in data 01/10/1998 presentava istanza di ammissione al credito d’imposta previsto dalla L. 449/97 relativamente all’assunzione di n. 1 dipendente, che veniva autorizzato con provvedimento del 25/11/1998. In data 02/07/1999, considerato il buon andamento dell’attività, la ditta T. V. procedeva all’assunzione di due nuove dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. In data 28/01/2000, prima dello scadere del triennio previsto dalla L. 449/97, la ditta ricorrente provvedeva a licenziare, per giusta causa, la dipendente assunta in data 21/09/1998, per cui l’Ufficio, riscontrando il mancato mantenimento del livello occupazionale raggiunto, revocava il credito di imposta concesso. Il Collegio rilevava, considerato quanto innanzi detto, che l’Ufficio operava senza tenere conto che dopo il 28/01/2000, data del licenziamento per giusta causa della dipendente assunta per prima, restavano in servizio altre due dipendenti, per cui non si verificava alcun “mancato mantenimento del livello occupazionale raggiunto” in quanto, per potersi verificare tale ipotesi, il numero dei dipendenti in forza, alla predetta data, doveva essere uguale a “zero”, essendo questo il livello occupazionale della ditta T. V. al 30/09/1997. Pertanto, la Commissione, nel mentre accoglieva il ricorso proposto, considerando le difficoltà interpretative della norma, riteneva di compensare tra le parti le spese del giudizio. |