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LA RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
a cura della Dr.ssa Maria Giuseppa Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it


GIURISPRUDENZA TARSU - Tassa Rifiuti Solidi Urbani

Locali frequentati da persone sottoposti a tassazione.

La Commissione tributaria regionale di Bologna, Sezione II, con la sentenza n. 219 del 21 novembre 2001 ha affermato che i locali frequentati da persone debbono essere  considerati, in via generale, produttivi di rifiuti e, quindi, sottoposti a tassazione.
L'eventuale intassabilità deve essere provata e accertata caso per caso.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti a causa:
a) della loro natura;
b) del particolare uso cui sono stabilmente destinati;
c) che risultino in obiettive condizioni di non utilizzazione nel corso dell'anno.
Non possono produrre rifiuti quei locali o aree


impraticabili, interclusi o in stato di abbandono.
Tassazione dei locali e delle aree scoperte di uso comune dei centri commerciali.
Con la sentenza n.19379 del 17 dicembre 2003, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito che non rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 63, comma 2, D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (che esclude da tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 117 del Codice Civile) le aree scoperte di uso comune di un centro commerciale che, quindi rimangono soggette a TARSU, salvo che il contribuente non fornisca con la denuncia la prova dell'inidoneità delle medesime alla produzione di rifiuti.
Determinazione della tassa e tariffe: agevolazione per distanza dal cassonetto.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione XXXVIII, con la Sentenza n° 65 del 20 giugno 2005, ha stabilito che nella determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, questa deve essere commisurata alla distanza effettiva che intercorre tra l'abitazione ed il punto stabilito per la raccolta, considerando anche le strade private o interpoderali.

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