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RUOLO  DEL  CONSIGLIO  SUPERIORE  DELLA  MAGISTRATURA  
di Alberto Virgilio

Il Presidente del Senato Marcello Pera, nel suo intervento al convegno della Magna Carta, ha posto in dubbio la legittimità di un esame, da parte del Consiglio superiore della magistratura, della riforma dell'ordinamento giudiziario in discussione alla Camera  dei deputati, per segnalare eventuali profili di incostituzionalità del provvedimento.
Il rispetto dovuto al senatore Pera, che istituzionalmente occupa la seconda carica dello Stato, non ci esime dall'esprimere un netto dissenso dalla sua opinione.
Per individuare le funzioni e i compiti del Consiglio superiore della magistratura bisogna considerare che a tale organo di rilevanza costituzionale l'art. 1O5 della Carta conferisce specifici poteri, esprimendosi in questi termini "Spettano al C.S.M., secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati".
È una norma di portata ampia, che riserva all'organo di autogoverno dei giudici ogni specie di provvedimenti che concernano lo stato giuridico e le funzioni di tutti i componenti della categoria.
Soltanto con il rigoroso rispetto di tali competenze si realizza infatti il principio di autonomia e indipendenza della magistratura da ogni altro potere, sancito nell'art. 104 della Costituzione, secondo la tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato, vigente in tutte le democrazie liberali.
Va inoltre considerato che l'art. 10 della legge 24 marzo 1058 n. 195 (che elenca i poteri del C.S.M.) prevede espressamente l'intervento dell'organo sulle questioni riguardanti la funzione giurisdizionale, con questa testuale disposizione:

"Dà pareri al Ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie".
Dal coordinamento logico-giuridico delle norme di rango costituzionale sulla magistratura con quelle della citata legge n. 195 si evince chiaramente che il C.S.M. ha piena legittimazione, salve le definitive decisioni del Ministro e del Parlamento, di esprimere la propria valutazione sulle modifiche che si vogliono apportare alla normativa sul sistema giudiziario, specialmente quando ritiene che alcuni profili siano lesivi delle prerogative costituzionalmente garantite a difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
D'altronde, il Presidente della Repubblica (che é anche Presidente del C.S.M.) ha recentemente autorizzato, anche se con alcuni limiti, l'iscrizione all'ordine del giorno del plenum del Consiglio di un dibattito sulla legge ora in discussione alla Camera  che modifica profondamente l'assetto della magistratura.
Ovviamente, il parere che sarà  formulato dal C.S.M. non ha carattere vincolante per il Parlamento, ma la tesi secondo cui tale parere sarebbe in contrasto con i compiti precipui dell'organo di autogoverno dei giudici non sembra suffragata da alcuna delle citate disposizioni.
Va  infine osservato che secondo lo spirito della Costituzione, tra il Ministro guardasigilli e il C.S.M. deve intercorre un rapporto di leale e costruttiva collaborazione per tutto quanto attiene alla funzione giurisdizionale, la cui efficienza dipende in definitiva proprio dal raffronto delle opinioni su una materia estremamente delicata nell'interesse della collettività.
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