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Il
Presidente del Senato Marcello Pera, nel suo intervento al convegno della
Magna Carta, ha posto in dubbio la legittimità di un esame, da parte del
Consiglio superiore della magistratura, della riforma dell'ordinamento
giudiziario in discussione alla Camera
dei deputati, per segnalare eventuali profili di incostituzionalità
del provvedimento.
Il rispetto dovuto al senatore Pera, che istituzionalmente
occupa la seconda carica dello Stato, non ci esime dall'esprimere un netto
dissenso dalla sua opinione.
Per individuare le funzioni e i compiti del Consiglio
superiore della magistratura bisogna considerare che a tale organo di
rilevanza costituzionale l'art. 1O5 della Carta conferisce specifici
poteri, esprimendosi in questi termini "Spettano al C.S.M., secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati".
È una norma di portata
ampia, che riserva all'organo di autogoverno dei giudici ogni specie di
provvedimenti che concernano lo stato giuridico e le funzioni di tutti i
componenti della categoria.
Soltanto con il rigoroso rispetto di tali competenze si
realizza infatti il principio di autonomia e indipendenza della magistratura
da ogni altro potere, sancito nell'art. 104 della Costituzione, secondo la
tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato, vigente in tutte le
democrazie liberali.
Va inoltre considerato che l'art. 10 della legge 24 marzo
1058 n. 195 (che elenca i poteri del C.S.M.) prevede espressamente
l'intervento dell'organo sulle questioni
riguardanti la funzione giurisdizionale, con questa testuale disposizione:
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"Dà pareri al Ministro
sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario,
l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque
attinente alle predette materie".
Dal coordinamento logico-giuridico delle norme di rango
costituzionale sulla magistratura con quelle della citata legge n. 195 si
evince chiaramente che il C.S.M. ha piena legittimazione, salve le
definitive decisioni del Ministro e del Parlamento, di esprimere la propria
valutazione sulle modifiche che si vogliono apportare alla normativa sul
sistema giudiziario, specialmente quando ritiene che alcuni profili siano
lesivi delle prerogative costituzionalmente garantite a difesa
dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
D'altronde, il Presidente della Repubblica (che é anche
Presidente del C.S.M.) ha recentemente autorizzato, anche se con alcuni
limiti, l'iscrizione all'ordine del giorno del plenum del Consiglio di
un dibattito sulla legge ora in discussione alla Camera
che modifica profondamente l'assetto della magistratura.
Ovviamente, il parere che sarà
formulato dal C.S.M. non ha carattere vincolante per il Parlamento,
ma la tesi secondo cui tale parere sarebbe in contrasto con i compiti
precipui dell'organo di autogoverno dei giudici non sembra suffragata da
alcuna delle citate disposizioni.
Va infine
osservato che secondo lo spirito della Costituzione, tra il Ministro
guardasigilli e il C.S.M. deve intercorre un rapporto di leale e costruttiva
collaborazione per tutto quanto attiene alla funzione giurisdizionale, la
cui efficienza dipende in definitiva proprio dal raffronto delle opinioni su
una materia estremamente delicata nell'interesse della collettività. |