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EDITORIALE
LA FIDUCIA AL GOVERNO SECONDO LA COSTITUZIONE
di  Alberto Virgilio*

Ancora una volta (la settima dall'inizio della legislatura) il Governo ha posto la questione di fiducia nella votazione sul provvedimento che riguarda la manovra-bis, nonché il pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni e il pacchetto Visco con nuove norme fiscali.
La frequenza del ricorso  allo  strumento che consente di chiedere il voto della maggioranza per superare difficoltà che ostacolano il  normale svolgimento dialettico  dell'attività parlamentare, induce a riflettere  se un tale sistema sia conforme alle regole della Costituzione.
Va premesso che nelle democrazie liberali l'Esecutivo espresso dalla maggioranza parlamentare deve poter contare sul costante e spontaneo voto di tale maggioranza, in modo che possa procedere nell'attuazione del suo programma senza incontrare ostacoli  insormontabili, che ne mettano in dubbio la stessa sopravvivenza.
La Costituzione del 1948, tuttora vigente, è appunto ispirata all'indicato principio.
Essa infatti prevede (art. 94) che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere e nella stessa norma disciplina la mozione di sfiducia, con la quale l'opposizione può tentare di far cadere il Governo se questo non ottiene la conferma con il voto favorevole della maggioranza.
Accanto a questo strumento la prassi (convalidata anche da  alcune norme dei regolamenti parlamentari) offre allo stesso  Governo  la possibilità di verificare la tenuta della maggioranza, chiedendo a questa di votare su determinate proposte legislative  prescindendo dal loro merito  ma per sorreggere  le sorti dell'Esecutivo.
Da questa premessa risulta chiaramente che il ricorso  al voto di fiducia è giustificato solo in casi eccezionali, quando esigenze di rilievo  nell'interesse  generale comportano la necessità dell'approvazione urgente di alcuni provvedimenti, senza cioè

le lungaggini e i rischi derivanti dal normale svolgimento del dibattito parlamentare.
In queste situazioni il raccordo governo-parlamento subisce una deroga di notevole gravità perchè al costruttivo dibattito tra maggioranza e opposizione e anche nell'ambito della stessa maggioranza si sostituisce una specie di richiamo all'ordine dei sostenitori del Governo, invitandoli a riaffermare la esistenza e la solidità della maggioranza.
Quando il Governo si vede costretto a porre con molta frequenza la questione di fiducia, la funzione istituzionale del Parlamento subisce un anomalo declassamento, per cui nella dottrina del diritto pubblico è sottolineato con rigore l'obbligo dell'Esecutivo di non fare uso eccessivo del potere di cui dispone per superare difficoltà ordinarie nel corso dell'attività di amministrazione della cosa pubblica.
Non è infatti ammissibile procedere con tale sistema senza intaccare i princìpi cardine ai quali deve essere ispirata la gestione del potere in senso democratico.
Va tuttavia aggiunto che il rispetto delle regole avanti ricordate presuppone che tra maggioranza e opposizione esista il normale rapporto dialettico, anche aspro e costante, ma non di tale portata da costituire un ostacolo insormontabile senza un atto di forza del Governo per ottenere la conferma del sostegno della maggioranza parlamentare.
In questa evenienza (che diventa ostruzionismo mediante la presentazione di un numero enorme di emendamenti a taluni provvedimenti, volti a prolungare "sine die" la discussione più che a modificare o migliorare i provvedimenti stessi) al Governo non resta che l'arma del voto di fiducia , non entusiasmante ma spiegabile e quindi politicamente accettabile.

*ALBERTO VIRGILIO
Procuratore generale onorario della
Corte Suprema di Cassazione (Italia)

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