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Ancora una volta
(la settima dall'inizio della legislatura) il Governo ha posto la
questione di fiducia nella votazione sul provvedimento che riguarda la
manovra-bis, nonché il pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni e il
pacchetto Visco con nuove norme fiscali.
La frequenza del ricorso allo
strumento che consente di chiedere il voto della maggioranza per
superare difficoltà che ostacolano il
normale svolgimento dialettico
dell'attività parlamentare, induce a riflettere
se un tale sistema sia conforme alle regole della Costituzione.
Va premesso che nelle democrazie liberali l'Esecutivo espresso dalla
maggioranza parlamentare deve poter contare sul costante e spontaneo voto
di tale maggioranza, in modo che possa procedere nell'attuazione del suo
programma senza incontrare ostacoli insormontabili,
che ne mettano in dubbio la stessa sopravvivenza.
La Costituzione del 1948, tuttora vigente, è appunto ispirata
all'indicato principio.
Essa infatti prevede (art. 94) che il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere e nella stessa norma disciplina la mozione di sfiducia, con la
quale l'opposizione può tentare di far cadere il Governo se questo non
ottiene la conferma con il voto favorevole della maggioranza.
Accanto a questo strumento la prassi (convalidata anche da
alcune norme dei regolamenti parlamentari) offre allo stesso
Governo la possibilità
di verificare la tenuta della maggioranza, chiedendo a questa di votare su
determinate proposte legislative prescindendo
dal loro merito ma per
sorreggere le sorti
dell'Esecutivo.
Da questa premessa risulta chiaramente che il ricorso al voto di fiducia è giustificato solo in casi eccezionali,
quando esigenze di rilievo nell'interesse
generale comportano la necessità dell'approvazione urgente di
alcuni provvedimenti, senza cioè |
le lungaggini e i rischi derivanti dal normale svolgimento del
dibattito parlamentare.
In queste situazioni il raccordo governo-parlamento subisce una deroga di
notevole gravità perchè al costruttivo dibattito tra maggioranza e
opposizione e anche nell'ambito della stessa maggioranza si sostituisce una
specie di richiamo all'ordine dei sostenitori del Governo, invitandoli a
riaffermare la esistenza e la solidità della maggioranza.
Quando il Governo si vede costretto a porre con molta frequenza la questione
di fiducia, la funzione istituzionale del Parlamento subisce un anomalo
declassamento, per cui nella dottrina del diritto pubblico è sottolineato
con rigore l'obbligo dell'Esecutivo di non fare uso eccessivo del potere di cui dispone per superare difficoltà ordinarie nel corso dell'attività di amministrazione della cosa pubblica.
Non è infatti ammissibile procedere con tale sistema senza intaccare i
princìpi cardine ai quali deve essere ispirata la gestione del potere in
senso democratico.
Va tuttavia aggiunto che il rispetto delle regole avanti ricordate presuppone che tra maggioranza e opposizione esista il normale rapporto dialettico, anche aspro e costante, ma non di
tale portata da costituire un
ostacolo insormontabile senza un atto di forza del Governo per ottenere la conferma del
sostegno della maggioranza parlamentare.
In questa evenienza (che diventa ostruzionismo
mediante la presentazione di un numero enorme di emendamenti a taluni
provvedimenti, volti a prolungare "sine die" la discussione più che a
modificare o migliorare i provvedimenti stessi) al Governo non resta che l'arma del voto di fiducia , non
entusiasmante ma spiegabile e quindi politicamente accettabile. *ALBERTO VIRGILIO
Procuratore generale onorario della
Corte Suprema di Cassazione (Italia) |