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"Raccolta di Giurisprudenza Civile e Tributaria"
a cura dell'avv. Maria G. Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it |

Maria Pia Morano
TARSU, GLI ALBERGHI PAGANO QUANTO LE
ABITAZIONI CIVILI
Gli alberghi, ai fini della Tarsu, devono pagare la stessa tariffa
prevista per le abitazioni civili, ai sensi dell’articolo 68 Decreto
Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.
Lo ha stabilito la quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale
di Lecce, con la sentenza n. 152/4/07 dell’8 marzo 2007.
Con la suddetta sentenza è stato ribadito il concetto che la tariffa per
le abitazioni civili e per gli esercizi alberghieri deve essere
identica, anche sulla presunzione della stessa potenzialità di rifiuti
prodotti.
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IRAP, LAVORATORE
AUTONOMO
La Corte di Cassazione Sezione
Tributaria, con la sentenza 16 febbraio 2007, n. 3680, ha sottolineato
che il presupposto dell'IRAP è costituito dall'esercizio
abituale «di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi», ma ha anche precisato il concetto
di "autonoma organizzazione", che è l’elemento fondamentale che differenzia
un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo assoggettabile ad IRAP
da un’attività di lavoro autonomo non assoggettabile ad IRAP.
La Corte ha stabilito che l’autonoma organizzazione di un lavoratore
autonomo assoggettabile ad IRAP, deve trattarsi di un'organizzazione di
cui sia responsabile, in qualsiasi forma, lo stesso professionista (il
che porta ad escludere dall'area dell'imposizione tutte quelle ipotesi
in cui egli sia inserito in una struttura organizzata da altri nel
proprio interesse) e che tale organizzazione non si esaurisca nella mera
auto-organizzazione del lavoro individuale, ma comporti l'utilizzo di
beni strumentali - mobili (diversi dagli strumenti indispensabili per
l'esercizio dell'attività) o immobili (ad esempio lo studio
professionale), a qualsiasi titolo posseduti - e/o di lavoro altrui (non
necessariamente nella forma del lavoro dipendente), organizzati in modo
da accrescere in modo apprezzabile la capacità di guadagno del
lavoratore autonomo.
Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza
n. 3680 del 16 febbraio 2007, il lavoratore autonomo dovrà essere
escluso dall’assoggettabilità ad IRAP, quando l’autonoma organizzazione
della sua attività si esaurisce in una mera auto-organizzazione del
proprio lavoro individuale.
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