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"Raccolta di Giurisprudenza Civile e Tributaria"
a cura dell'avv. Maria G. Morano
e-mail: MP.MORANO@basilicatanet.it


Maria Pia Morano

TARSU, GLI ALBERGHI PAGANO QUANTO LE ABITAZIONI CIVILI

Gli alberghi, ai fini della Tarsu, devono pagare la stessa tariffa prevista per le abitazioni civili, ai sensi dell’articolo 68 Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.
Lo ha stabilito la quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 152/4/07 dell’8 marzo 2007.
Con la suddetta sentenza è stato ribadito il concetto che la tariffa  per le abitazioni civili e per gli esercizi alberghieri deve essere identica, anche sulla presunzione della stessa potenzialità di rifiuti prodotti.

IRAP, LAVORATORE AUTONOMO

La Corte di Cassazione Sezione Tributaria, con la sentenza 16 febbraio 2007, n. 3680, ha sottolineato che il presupposto dell'IRAP è costituito dall'esercizio abituale «di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi», ma ha anche precisato il concetto di "autonoma organizzazione", che è l’elemento fondamentale che differenzia un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo assoggettabile ad IRAP da un’attività di lavoro autonomo non assoggettabile ad IRAP.
La Corte ha stabilito che l’autonoma organizzazione di un lavoratore autonomo assoggettabile ad IRAP, deve trattarsi di un'organizzazione di cui sia responsabile, in qualsiasi forma, lo stesso professionista (il che porta ad escludere dall'area dell'imposizione tutte quelle ipotesi in cui egli sia inserito in una struttura organizzata da altri nel proprio interesse) e che tale organizzazione non si esaurisca nella mera auto-organizzazione del lavoro individuale, ma comporti l'utilizzo di beni strumentali - mobili (diversi dagli strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività) o immobili (ad esempio lo studio professionale), a qualsiasi titolo posseduti - e/o di lavoro altrui (non necessariamente nella forma del lavoro dipendente), organizzati in modo da accrescere in modo apprezzabile la capacità di guadagno del lavoratore autonomo.
Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 3680 del 16 febbraio 2007, il lavoratore autonomo dovrà essere escluso dall’assoggettabilità ad IRAP, quando l’autonoma organizzazione della sua attività si esaurisce in una mera auto-organizzazione del proprio lavoro individuale.

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