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Mentre il dibattito tra le forze politiche sembra
concretamente concentrato sul piano per il Mezzogiorno, nel tentativo
di ridurre il divario tra Nord e Sud, e mentre si discute anche dell'anniversario,
nel 2O11, per i centocinquant'anni dalla proclamazione dell'unità del
Paese, la Lega non trova di meglio che proporre la modifica dell'art.
12 della Costituzione, con lo scopo di affiancare, in condizione di
parità, alla bandiera del Tricolore quale unico emblema della Repubblica,
i simboli delle regioni e anche i loro inni locali.
Una tale iniziativa fa parte dei tentativi, sempre presenti nei programmi
della Lega-Nord, di accentuare la suddivisione della nazione in tante
distinte realtà territoriali, ciascuna dotata di ampia autonomia economica
e amministrativa, e solo indirettamente e formalmente collegate per
certi versi con il potere dello Stato centrale.
E' superfluo osservare che questa prospettiva, peraltro contrastante
con tutto l'impianto politico della vigente Costituzione, segnerebbe
il ritorno della nostra storia al tempo passato, cioè all'epoca pre-risorgimentale.
Ricordare l'importanza politica e sociale della unificazione dell'Italia,
dalle estreme regioni del Nord fino alla Sicilia, sembra addirittura
superfluo. L'identità di un popolo nel segno della stessa nazione consiste
nella comunanza di tradizioni, di fede , di lingua , di costumi , di
esperienze.
Tutti questi elementi sono il sostrato che rende simili le genti che
vivono in zone separate, e anche lontane, ma caratterizzate da quella
unione spirituale e morale che affonda le radici negli eventi del passato
e funge da collante per un destino uniforme.
Non sembra contestabile che il popolo italiano, in tutte le regioni,
avverta il salutare vincolo di comunanza di idee e di sentimento che
ne delinea l'identità e ne raffigura un'immagine diversa da quella degli
altri popoli del continente europeo, anche se le vicende dell'odierno
assetto di tale continente tendono alla conformità di alcuni settori
della vita collettiva in tutti gli Stati che ne fanno parte.
Il concetto di nazione non ha oggi lo stesso significato restrittivo
che nel passato recente e meno recente esprimeva una sorta di autonomia
e di autarchia di cui era dotato ogni singolo Paese rispetto agli altri
Stati.
L'idea di nazione in senso moderno denota tuttavia una sufficiente fisionomia
politica e storica, in forza della quale ciascuna collettività nazionale
si esprime con un simbolo particolare nei confronti della comunità internazionale.
Per l'Italia questo simbolo è costituito dalla bandiera del Tricolore.
Non senza ragione i padri costituenti stabilirono nell'art. 12 della
Carta che tale bandiera restasse l'unica della Repubblica.
Nessuno nega il diritto delle regioni di avere propri vessilli, da valere
in ambito territoriale, ma quando si tratta di esprimere simbolicamente
l'unità dell'Italia soltanto il Tricolore può assurgere a segno distintivo
insostituibile dell'intero popolo italiano.
Questa realtà storica e politica non ammette modifiche o varianti di
nessun genere.
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Una sentenza del TAR del Lazio ha stabilito che
per gli studenti che abbiano scelto l'insegnamento della religione cattolica
i docenti di tale materia non potranno partecipare a pieno titolo agli
scrutini per l'attribuzione del credito scolastico, escludendo così
che la formazione religiosa contribuisca alla valutazione globale dello
studente.
La decisione ha suscitato molti commenti e opinioni diverse, riaprendo
il vecchio dibattito sull'insegnamento della religione nelle scuole
e sul ruolo che gli deve essere riconosciuto.
La questione va esaminata e risolta nel quadro dei rapporti esistenti
tra la Santa Sede e lo Stato.
Ciò premesso, va sottolineato che se si vuol dare un senso giuridicamente
corretto all'insegnamento della religione, bisogna muovere da alcuni
presupposti fondamentali.
Il Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con la legge
n. 121 del 1985, costituisce una fonte vincolante per etrambe le parti.
Secondo il principio-base di diritto internazionale, espresso nella
formula “Pacta sunt servanda”, resta quindi esclusa la possibilità di
qualsiasi deroga, abrogazione o interpretazione unilaterale di tale
accordo o di alcune sue clausole.
In forza dell'art. 9 n. 2 dell'accordo stesso la Repubblica italiana,
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della
scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
non universitarie di ogni ordine e grado. Dal chiaro tenore di tale
disposizione risulta che lo Stato ha assunto la dottrina cattolica tra
le materie scolastiche, pur subordinandone l'insegnamento alla facoltà
di scelta degli studenti e dei loro genitori.
Dunque l'ora di religione assurge a vera e propria materia di apprendimento,
che si inserisce nello schema teleologico della scuola italiana con
pari dignità rispetto alle altre discipline.
L'insegnamento della religione non può infatti essere considerato un
di più che viene aggiunto soltanto per soddisfare le esigenze soggettive
degli studenti, ma si pone sul piano del dovere dello Stato di provvedervi
nell'interesse del patrimonio culturale della collettività.
Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento religioso trovano
un correttivo compensativo nella scelta di attività o materie alternative.
Nel quadro normativo avanti delineato va considerata e valutata la decisione
del TAR del Lazio, la cui motivazione merita comunque rispetto e attenzione,
come per tutte le pronunce emesse in sede giurisdizionale, in attesa
della definitiva decisione da parte del Consiglio di Stato in seguito
al ricorso preannunciato dal Ministro dell'Istruzione.
Nel frattempo, è auspicabile che non siano alimentate polemiche o innalzate
barriere ideologiche tra i sostenitori delle contrapposte tesi sulla
delicata questione, che incide sui rapporti tra la Chiesa cattolica
e lo Stato, rapporti che vanno chiariti e definiti nelle sedi competenti.
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