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IL TRICOLORE E L'UNITA' DELL'ITALIA
di Alberto Virgilio

L'ORA DI RELIGIONE
E LA SUA RILEVANZA
di Alberto Virgilio

Mentre il dibattito tra le forze politiche sembra concretamente concentrato sul piano per il Mezzogiorno, nel tentativo di ridurre il divario tra Nord e Sud, e mentre si discute anche dell'anniversario, nel 2O11, per i centocinquant'anni dalla proclamazione dell'unità del Paese, la Lega non trova di meglio che proporre la modifica dell'art. 12 della Costituzione, con lo scopo di affiancare, in condizione di parità, alla bandiera del Tricolore quale unico emblema della Repubblica, i simboli delle regioni e anche i loro inni locali.
Una tale iniziativa fa parte dei tentativi, sempre presenti nei programmi della Lega-Nord, di accentuare la suddivisione della nazione in tante distinte realtà territoriali, ciascuna dotata di ampia autonomia economica e amministrativa, e solo indirettamente e formalmente collegate per certi versi con il potere dello Stato centrale.
E' superfluo osservare che questa prospettiva, peraltro contrastante con tutto l'impianto politico della vigente Costituzione, segnerebbe il ritorno della nostra storia al tempo passato, cioè all'epoca pre-risorgimentale.
Ricordare l'importanza politica e sociale della unificazione dell'Italia, dalle estreme regioni del Nord fino alla Sicilia, sembra addirittura superfluo. L'identità di un popolo nel segno della stessa nazione consiste nella comunanza di tradizioni, di fede , di lingua , di costumi , di esperienze.
Tutti questi elementi sono il sostrato che rende simili le genti che vivono in zone separate, e anche lontane, ma caratterizzate da quella unione spirituale e morale che affonda le radici negli eventi del passato e funge da collante per un destino uniforme.
Non sembra contestabile che il popolo italiano, in tutte le regioni, avverta il salutare vincolo di comunanza di idee e di sentimento che ne delinea l'identità e ne raffigura un'immagine diversa da quella degli altri popoli del continente europeo, anche se le vicende dell'odierno assetto di tale continente tendono alla conformità di alcuni settori della vita collettiva in tutti gli Stati che ne fanno parte.
Il concetto di nazione non ha oggi lo stesso significato restrittivo che nel passato recente e meno recente esprimeva una sorta di autonomia e di autarchia di cui era dotato ogni singolo Paese rispetto agli altri Stati.
L'idea di nazione in senso moderno denota tuttavia una sufficiente fisionomia politica e storica, in forza della quale ciascuna collettività nazionale si esprime con un simbolo particolare nei confronti della comunità internazionale. Per l'Italia questo simbolo è costituito dalla bandiera del Tricolore. Non senza ragione i padri costituenti stabilirono nell'art. 12 della Carta che tale bandiera restasse l'unica della Repubblica.
Nessuno nega il diritto delle regioni di avere propri vessilli, da valere in ambito territoriale, ma quando si tratta di esprimere simbolicamente l'unità dell'Italia soltanto il Tricolore può assurgere a segno distintivo insostituibile dell'intero popolo italiano.
Questa realtà storica e politica non ammette modifiche o varianti di nessun genere.

Una sentenza del TAR del Lazio ha stabilito che per gli studenti che abbiano scelto l'insegnamento della religione cattolica i docenti di tale materia non potranno partecipare a pieno titolo agli scrutini per l'attribuzione del credito scolastico, escludendo così che la formazione religiosa contribuisca alla valutazione globale dello studente.
La decisione ha suscitato molti commenti e opinioni diverse, riaprendo il vecchio dibattito sull'insegnamento della religione nelle scuole e sul ruolo che gli deve essere riconosciuto.
La questione va esaminata e risolta nel quadro dei rapporti esistenti tra la Santa Sede e lo Stato.
Ciò premesso, va sottolineato che se si vuol dare un senso giuridicamente corretto all'insegnamento della religione, bisogna muovere da alcuni presupposti fondamentali.
Il Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con la legge n. 121 del 1985, costituisce una fonte vincolante per etrambe le parti. Secondo il principio-base di diritto internazionale, espresso nella formula “Pacta sunt servanda”, resta quindi esclusa la possibilità di qualsiasi deroga, abrogazione o interpretazione unilaterale di tale accordo o di alcune sue clausole.
In forza dell'art. 9 n. 2 dell'accordo stesso la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Dal chiaro tenore di tale disposizione risulta che lo Stato ha assunto la dottrina cattolica tra le materie scolastiche, pur subordinandone l'insegnamento alla facoltà di scelta degli studenti e dei loro genitori.
Dunque l'ora di religione assurge a vera e propria materia di apprendimento, che si inserisce nello schema teleologico della scuola italiana con pari dignità rispetto alle altre discipline.
L'insegnamento della religione non può infatti essere considerato un di più che viene aggiunto soltanto per soddisfare le esigenze soggettive degli studenti, ma si pone sul piano del dovere dello Stato di provvedervi nell'interesse del patrimonio culturale della collettività.
Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento religioso trovano un correttivo compensativo nella scelta di attività o materie alternative.
Nel quadro normativo avanti delineato va considerata e valutata la decisione del TAR del Lazio, la cui motivazione merita comunque rispetto e attenzione, come per tutte le pronunce emesse in sede giurisdizionale, in attesa della definitiva decisione da parte del Consiglio di Stato in seguito al ricorso preannunciato dal Ministro dell'Istruzione.
Nel frattempo, è auspicabile che non siano alimentate polemiche o innalzate barriere ideologiche tra i sostenitori delle contrapposte tesi sulla delicata questione, che incide sui rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato, rapporti che vanno chiariti e definiti nelle sedi competenti.

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